Derogabile al di sotto dei 400 euro l’indennizzo per irragionevole durata del fallimento (Cass. civ. Sez. 2 n. 12071 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inciso “di regola” contenuto nell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001 attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di discostarsi dalla forbice ordinaria di liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, ancorché al di sotto del minimo di € 400,00 annui, purché la deroga sia sorretta da motivazione adeguata e aderente alle peculiarità del caso concreto. In materia di procedure concorsuali, l’intervenuta soddisfazione quasi integrale del credito nel termine ragionevole, anche per effetto del tempestivo intervento del Fondo di Garanzia INPS, costituisce circostanza idonea a giustificare la riduzione dell’indennizzo rispetto al parametro minimo legale. Le spese processuali liquidate a favore della parte assistita dall’Avvocatura dello Stato non devono essere incrementate del rimborso delle spese generali, riconoscibile solo in favore del difensore del libero foro.
Il Fatto
Alcuni lavoratori dipendenti di una società fallita, insinuatisi al passivo per crediti di lavoro in via privilegiata e rimasti solo parzialmente soddisfatti all’esito del riparto, avevano proposto ricorso alla Corte d’Appello ai sensi della legge n. 89/2001 per ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura fallimentare. Il Consigliere delegato aveva riconosciuto un indennizzo annuo di € 250,00, applicando una decurtazione del 50% sul valore base di € 500,00, in ragione del celere pagamento di circa metà dei crediti da parte del Fondo di Garanzia. L’opposizione avverso tale decreto era stata respinta dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto legittima la quantificazione al di sotto della soglia minima legale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui i lavoratori denunciavano la violazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, assumendo il carattere vincolante del minimo di € 400,00 annui, derogabile solo nelle ipotesi tassative dei commi 1-bis e 1-ter. Il Collegio ha chiarito che la locuzione “di regola” configura un limite ordinario, non una soglia invalicabile: essa esprime il potere discrezionale del giudice di discostarsi dai parametri predeterminati, con l’unico onere di una motivazione rafforzata che dia conto delle ragioni della riduzione.
La Corte ha richiamato i propri precedenti secondo cui l’intervento del Fondo di Garanzia INPS giustifica una decurtazione dell’indennizzo, non essendo ostativo il disposto dell’art. 2-bis citato, e ha valorizzato la correlazione tra l’entità del ristoro e l’effettivo patimento subito dall’interessato. La riduzione sotto il minimo consente di evitare sovracompensazioni in quelle situazioni – tipiche delle procedure concorsuali, in particolare per i crediti di lavoro – in cui la pretesa iniziale, pur non irrisoria, sia stata sensibilmente ridotta da interventi tempestivi che hanno attenuato il disagio dell’attesa. Rileva, in tal senso, anche la disposizione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g, l. n. 89/2001, che pone una presunzione di insussistenza del pregiudizio per le pretese di valore irrisorio.
Tale possibilità derogatoria non contrasta con gli artt. 6 CEDU e 111 e 117 Cost., risultando illegittimo solo il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore al minimo e tale da rendere l’indennizzo meramente simbolico. La Corte ha precisato che la scelta derogatoria deve essere ancorata ai criteri equitativi di cui all’art. 2056 c.c. e alle indicazioni dell’art. 2-bis, comma 2, con particolare riguardo all’esito del processo presupposto, al valore della causa e alle condizioni personali della parte.
Accolto, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui si censurava l’aumento delle spese di lite del rimborso delle spese generali in favore dell’Avvocatura dello Stato. La Corte ha ribadito il principio per cui detto rimborso, ex art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, spetta solo agli avvocati del libero foro, non anche alla difesa erariale. Il provvedimento impugnato è stato conseguentemente cassato limitatamente a tale capo, con espunzione della condanna alle spese generali e sostituzione con l’obbligo di rimborso delle sole spese prenotate a debito.
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Nota della Redazione
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