Inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del termine di trenta giorni nel CCII (Cass. civ. Sez. I n. 9598 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti disciplinati dal CCII, la sospensione feriale dei termini non si applica, ai sensi dell’art. 9 CCII. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che definisce il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza effettuata dalla cancelleria, ai sensi dell’art. 51, comma 13, CCII. La notificazione telematica della cancelleria è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione. La violazione del termine di trenta giorni determina l’inammissibilità del ricorso. Analogamente, il termine per il controricorso, non sospeso nel periodo feriale, è regolato dall’art. 370 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022; la sua inosservanza comporta l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo il reclamo proposto dalla società, ha revocato la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza del creditore, disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Il legale rappresentante della società, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo la violazione degli artt. 60, 90, 91, 94 e 96 c.p.c. per l’erronea compensazione delle spese, stante la consapevolezza del creditore istante della nullità della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza. Hanno resistito con controricorso il creditore e il Fallimento della società, che ha altresì proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del controricorso e, conseguentemente, del ricorso incidentale proposto dal Fallimento, in quanto intempestivo. L’art. 370 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis, prescrive che la parte contro la quale il ricorso è diretto deve contraddire mediante controricorso. L’art. 9 CCII stabilisce che la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice. Nel caso di specie, il ricorso principale era stato notificato in data 24/8/2023, sicché il termine per il controricorso, calcolato senza la sospensione feriale, scadeva il 3/10/2023, mentre il controricorso è stato depositato solo il 23/10/2023.
Quanto al ricorso principale, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per essere stato tardivamente proposto. L’art. 51, comma 13, CCII prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che definisce il reclamo va proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza effettuata, ai sensi del comma 12, dalla cancelleria.
Nel caso di specie, dall’attestato telematico della cancelleria risultava che la sentenza della Corte d’Appello era stata notificata al difensore dei ricorrenti in data 8/6/2023. Il termine per proporre l’impugnazione, non essendo la sospensione feriale applicabile in virtù dell’art. 9 CCII, spirava quindi in data 10/7/2023. Il ricorso, notificato solo in data 23/8/2023, è stato pertanto dichiarato inammissibile.
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del solo controricorrente, non sussistendo le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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