Il controllo di ammissibilità del concordato in continuità include la legalità sostanziale (Cass. civ. Sez. I n. 9605 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i., il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non può arrestarsi a una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione, oltre che alla valutazione della fattibilità in termini di non manifesta inidoneità del piano. Il ricorso per cassazione avverso la decisione che revoca l’apertura della liquidazione giudiziale è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la procedura sia stata nuovamente aperta con sentenza passata in giudicato.

Il Fatto

Il Tribunale di Ferrara aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società, previa declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo in continuità indiretta. La società aveva impugnato entrambi i provvedimenti con distinti reclami, riuniti e accolti dalla Corte d’Appello di Bologna, che aveva revocato l’apertura della liquidazione e rinviato gli atti al tribunale. Avverso tale sentenza la liquidazione giudiziale aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di plurime norme del c.c.i.i. in relazione al controllo di ammissibilità della proposta concordataria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che, in esito al rinvio, il Tribunale di Ferrara aveva nuovamente aperto la liquidazione giudiziale con sentenza non impugnata e passata in giudicato. Ne deriva, ha osservato la Corte, la carenza sopravvenuta di interesse al ricorso, poiché l’oggetto mediato della domanda, ossia l’apertura della liquidazione giudiziale, è già stato conseguito: non possono pendere contemporaneamente due identiche procedure concorsuali nei confronti della stessa società e gli effetti secondari indicati dalla ricorrente non sono rilevanti, dovendosi l’interesse ad agire apprezzare con riguardo all’oggetto specifico dell’impugnazione.

Ciò nondimeno, la Corte ha ritenuto di esaminare il secondo motivo di ricorso per la sua rilevanza nomofilattica, pronunciandosi ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.. La corte territoriale aveva affermato che il controllo del tribunale sulla «ritualità della proposta» dovesse limitarsi alla regolarità formale e alla completezza documentale, senza spingersi alla disamina del contenuto degli atti e della proposta. Tale impostazione è stata ritenuta erronea in quanto contraddittoria: una verifica di legittimità non può prescindere dall’esame del contenuto dell’atto.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza formatasi sul concordato preventivo, secondo cui il controllo di legittimità si realizza applicando un unico parametro nelle fasi di ammissibilità, revoca e omologazione (Sezioni Unite n. 1521/2013; Cass. n. 1393/2024). Il riferimento alla «ritualità» non è decisivo: la giurisprudenza sul concordato semplificato ha già chiarito che lo scrutinio deve comprendere l’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni (Cass. n. 31641/2025; Cass. n. 623/2026). Il lemma «ritualità», accostato alla proposta e non alla domanda, si connota necessariamente di un profilo contenutistico, trattandosi di atto rivolto ai creditori che ridefinisce i rapporti obbligatori.

La Corte ha infine precisato che l’indicazione di un controllo non troppo rigoroso riguarda il piano e la sua fattibilità, non la legittimità della proposta. Gli aspetti rilevati dal tribunale di prime cure – completezza delle informazioni, trattamento dei creditori erariali, formazione delle classi – attenevano alla legalità sostanziale e dovevano essere verificati già in fase di ammissione. La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto sopra riportato, dichiarando inammissibile il ricorso e compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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