Cessione d’azienda: rinvio per relationem non sana la nullità (Cass. civ. Sez. 1 n. 24600 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La validità del provvedimento giurisdizionale la cui motivazione sia redatta per relationem a un provvedimento reso in un altro processo presuppone che la motivazione sia autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa. Deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio, rendendo impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. La dichiarazione di nullità virtuale del contratto concluso dai commissari straordinari impone una compiuta descrizione del rapporto tra il contratto e gli atti del procedimento che lo hanno preceduto, dovendosi distinguere tra norme imperative sulla validità del contratto e norme imperative riguardanti il comportamento dei contraenti, la cui violazione può essere fonte di responsabilità ma non di nullità negoziali.

Il Fatto

La società istante, in amministrazione straordinaria, proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento della società cessionaria, chiedendo l’ammissione di crediti derivanti da un contratto di cessione di rami d’azienda con riserva di proprietà stipulato tra i commissari straordinari e la società poi fallita. La domanda riguardava il controvalore del ramo d’azienda non restituito a seguito dello scioglimento del contratto da parte del curatore, il rimborso di depositi cauzionali versati alla società locatrice degli immobili ed il controvalore del materiale di consumo presente nel ramo ceduto.

Il giudice delegato rigettava la domanda, rilevando la nullità del contratto di cessione e ritenendo fondata l’eccezione di compensazione. L’opposizione proposta ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. veniva respinta dal Tribunale di Milano, che aveva dichiarato la nullità del contratto con motivazione redatta per relationem a un proprio precedente provvedimento. Avverso tale decreto la società istante proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi, sostenuto dalla procedura fallimentare con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, censurante la nullità del decreto per motivazione meramente apparente in ordine alla dichiarata nullità del contratto, resa per relationem ad altro provvedimento del medesimo ufficio senza autonoma valutazione critica. Il tribunale si era limitato a citare ampi stralci del precedente, senza esporre il contenuto delle argomentazioni e senza verificarne la compatibilità logico-giuridica con la diversa causa, rendendo così impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, in violazione del “minimo costituzionale” richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Con riguardo alla nullità virtuale, la Corte ha evidenziato come la citazione del precedente delle Sezioni unite n. 12247 del 2009 fosse inappropriata: quel precedente riguardava la contrarietà a monte dell’intera procedura di liquidazione alle norme imperative, non la difformità tra contratto concluso dai commissari e autorizzazione ministeriale. Restava pertanto opaca la descrizione dell’operazione economica realizzata e del suo rapporto con quella autorizzata, passaggio ineludibile per individuare le norme violate e distinguere tra norme imperative sulla validità del contratto e norme imperative riguardanti il comportamento dei contraenti, la cui violazione può fondare solo responsabilità e non nullità.

La Corte ha assorbito i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, volti a censurare sotto diversi profili la dichiarazione di nullità, la cui mancanza di effettiva motivazione preclude qualsiasi altra censura. Ha invece dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo, concernenti la domanda risarcitoria per la perdita del deposito cauzionale, per genericità e mancato rispetto del dovere di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Ha parimenti dichiarato inammissibile l’ottavo motivo per omesso esame di fatti, atteso che la ricorrente prospettava in realtà una nuova valutazione dei documenti, riservata al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità.

La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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