Risoluzione contrattuale e pendenza del rapporto: la verifica spetta al giudice fallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 22069 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, promossa prima della dichiarazione di fallimento del contraente inadempiente e fondata su inadempimenti anteriori, deve essere riproposta, ai sensi dell’art. 72, quinto comma, l.fall., secondo il rito speciale degli artt. 93 ss. l.fall., per produrre effetti nei confronti della massa. Il giudice fallimentare ha la cognizione esclusiva su tale domanda, che conserva natura dichiarativa o costitutiva e non meramente incidentale. Il credito per i canoni maturati dopo l’apertura della procedura è ammesso in prededuzione solo se, al momento della sentenza dichiarativa, il rapporto era ancora giuridicamente pendente e il curatore vi è subentrato. Ove il rapporto sia cessato prima del fallimento, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela integra una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., e il conseguente credito risarcitorio rientra tra quelli di cui all’art. 111 n. 1 l.fall.
Il Fatto
Una società, concedente in affitto di un’azienda alberghiera, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento dell’affittuaria, chiedendo l’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione dell’azienda e l’ammissione al passivo per i canoni maturati, in via privilegiata o per i successivi in prededuzione. Il tribunale, senza pronunciarsi sulla domanda di risoluzione, riteneva il rapporto pendente e ammetteva il credito per i canoni fino alla scadenza del contratto, in chirografo per il pregresso e in prededuzione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel solco delle Sezioni Unite n. 6481 del 2026, afferma che la domanda di risoluzione per inadempimento proposta prima del fallimento del contraente è opponibile alla procedura, purché riproposta secondo il rito speciale dell’accertamento del passivo. La relativa decisione, pur endoconcorsuale, ha natura dichiarativa o costitutiva ed è devoluta in via esclusiva al giudice fallimentare, essendo preclusa la prosecuzione del giudizio ordinario. L’accertamento della risoluzione, con effetto retroattivo, condiziona la qualificazione delle pretese del contraente in bonis: solo il risarcimento del danno, ex art. 1453, secondo comma, c.c., è ammissibile, non la domanda di adempimento per canoni scaduti.
Quanto alla prededuzione, la Corte chiarisce che l’applicazione dell’art. 1591 c.c. al fallimento del conduttore o dell’affittuario presuppone che, alla data della sentenza dichiarativa, il rapporto fosse ancora giuridicamente pendente e che il curatore vi sia subentrato. Solo in tal caso gli obblighi, inclusa la restituzione del bene e il risarcimento per il ritardo, sono assunti in prededuzione ex art. 111, secondo comma, l.fall.
Se, invece, il contratto è cessato prima del fallimento, la mancata restituzione del bene da parte della curatela non costituisce inadempimento contrattuale, ma fatto illecito, fonte di responsabilità aquiliana. Il relativo credito risarcitorio, dipendendo causalmente dalla procedura, è ammesso in prededuzione ai sensi dell’art. 111 n. 1 l.fall., con liquidazione equitativa. L’ammissione in prededuzione di canoni post-fallimentari, pur avendo la Corte accertato la mancata acquisizione dell’azienda all’attivo, viola tali principi, giustificando la cassazione con rinvio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.