L’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardiva notificazione dopo la comunicazione integrale della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 23874 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del testo integrale della sentenza che definisce il reclamo avverso la pronuncia che dispone l’apertura della liquidazione giudiziale, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 51, comma 12, d.lgs. n. 14/2019, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l’impugnazione in cassazione di cui all’art. 51, comma 13, d.lgs. n. 14/2019. Il nuovo testo dell’art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. non osta a tale efficacia, poiché la norma del codice di rito trova applicazione solo in caso di atto di impulso di controparte e non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria. Il termine di trenta giorni non è soggetto alla sospensione feriale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 14/2019.
Il Fatto
La Cassa edile di mutualità e assistenza delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia aveva chiesto al Tribunale di Crotone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale, titolare di un’impresa edile. Con sentenza del 26.11.2024, il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. Il reclamo ex art. 51 ccii proposto dall’imprenditore è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che ha confermato l’apertura della procedura, ritenendo infondate le censure relative alla qualifica di “impresa minore” e all’insussistenza dello stato d’insolvenza. Avverso tale sentenza, pubblicata il 10/07/2025, l’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per tardività della notificazione. La sentenza impugnata è stata pubblicata e notificata in pari data alle parti dalla cancelleria mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 16, quarto comma, d.l. n. 179/2012, mentre il ricorso è stato notificato solo il successivo 13.08.2025, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, d.lgs. n. 14/2019.
La Corte ha chiarito che la notifica del testo integrale della sentenza che definisce il reclamo, effettuata dal cancelliere a mezzo PEC, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Il nuovo testo dell’art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., che esclude l’idoneità della comunicazione a far decorrere i termini per le impugnazioni, non osta a tale conclusione, poiché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte e non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.
Tale meccanismo trova fondamento nelle esigenze di celerità che caratterizzano la procedura di liquidazione giudiziale, ove la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione è assicurata dalla comunicazione in forma integrale al pari della notificazione. La Corte ha richiamato a sostegno i propri precedenti, tra cui Cass. n. 23443/2019, Cass. n. 26872/2018, Cass. n. 23575/2017 e Cass. n. 10525/2016, nonché, più di recente, Cass. n. 31457/2022, Cass. n. 13845/2023, Cass. n. 35090/2023 e Cass. n. 17995/2024.
La Corte ha infine ricordato che il termine di trenta giorni non è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 1, l. n. 742/1969, come stabilisce esplicitamente l’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 14/2019. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese e alle sanzioni ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., nonché il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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