Liquidazione delle spese: nessun obbligo di motivare lo scostamento dai valori medi, inderogabili i minimi (Cass. civ. Sez. L n. 24236 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è una verifica in negativo, diretta a escludere che siano addotte ragioni illogiche o erronee, data l’elasticità del potere giudiziale e il carattere non indefettibile della ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa. L’incertezza giurisprudenziale sulla questione all’epoca dell’introduzione della causa integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 cod. proc. civ. L’esercizio del potere discrezionale contenuto tra il minimo e il massimo tariffario non è sindacabile e non richiede motivazione, essendo insita nella liquidazione la valutazione del pregio dell’attività, della difficoltà e del valore dell’affare e dei risultati conseguiti; la motivazione è doverosa solo per l’aumento o la diminuzione ulteriore rispetto alla forcella. I minimi restano inderogabili in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione.
Il Fatto
In sede di rinvio da una precedente pronuncia di legittimità, la Corte d’appello ha riconosciuto a un dipendente il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione integrale di una determinata indennità nella base di calcolo, condannando l’ente al pagamento della relativa somma.
Sul regolamento delle spese la Corte territoriale ha disposto la compensazione parziale nella misura della metà, liquidando per l’intero importi distinti per il primo grado, l’appello, il giudizio di legittimità e il giudizio di rinvio. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla regolamentazione delle spese, con due motivi; l’ente è rimasto intimato senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che censura la compensazione parziale per assenza di gravi ed eccezionali ragioni, è infondato. La Corte premette la natura del proprio controllo: il sindacato sulla compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee e si risolve in una verifica in negativo, stante l’elasticità del potere giudiziale e il rilievo che la ripetizione delle spese in favore del vincitore non è elemento indefettibile della tutela giurisdizionale (Cass. n. 12327/2026).
Il giudice d’appello aveva fondato la compensazione sull’andamento complessivo del giudizio e sulla presenza nel tempo di orientamenti difformi. Proprio l’incertezza giurisprudenziale sulla questione all’epoca dell’introduzione della causa rientra fra le gravi ed eccezionali ragioni che, nel testo dell’art. 92 risultante da Corte cost. n. 77 del 2018, giustificano la compensazione (Cass. n. 6901/2025). La motivazione, del resto, va apprezzata nel suo complesso (Cass. n. 24531/2010), e la sentenza impugnata dà atto di un precedente di legittimità poi superato.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione dei parametri tariffari, è fondato solo in parte. La Corte distingue due profili. Quanto al mancato adeguamento ai valori medi, l’orientamento è costante attraverso le successive fonti regolamentari: l’esercizio del potere discrezionale contenuto tra minimo e massimo non è sindacabile, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. n. 12537/2019; Cass. n. 19989/2021).
Ne discende che il giudice il quale si discosti dai valori medi senza violare minimi e massimi non ha obbligo di motivazione: nella liquidazione è già insita la valutazione delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività, dell’importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti e della complessità delle questioni. Le censure che si limitano a lamentare il difetto di motivazione sulla mancata applicazione dei medi, senza contestazioni concrete ulteriori, non possono essere accolte.
Diverso il profilo dei minimi. La Corte ricorda che le modifiche regolamentari del 2022 non hanno inciso sulla loro inderogabilità in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo anzi soppresso l’inciso “di regola” per ridurre il margine di discrezionalità e rendere più omogenea l’applicazione dei parametri. Per due dei gradi in contestazione la liquidazione risulta inferiore ai minimi, senza alcuna motivazione sulla non riconoscibilità di determinati compensi in relazione alle singole fasi processuali.
La sentenza è perciò cassata quanto alla regolazione delle spese di quei due gradi e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rideterminazione degli importi in misura pari ai minimi tariffari, oltre esborsi documentati, rimborso forfettario e accessori, a carico dell’ente. Confermate per il resto le statuizioni impugnate, con condanna dell’intimato alle spese del giudizio di legittimità.
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