Responsabilità del precettore per infortunio durante attività sportiva (Cass. civ. Sez. III n. 4945/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del precettore ex art. 2048, comma 2, c.c., la presunzione di responsabilità opera solo per il danno cagionato a terzi dal fatto illecito dell’allievo, non per il danno che l’allievo si procuri da sé. La condotta di gioco che provoca il danno non è illecita se tenuta in una fase di gioco normale, priva di violenza o irruenza incompatibili con il contesto, e se l’evento è funzionalmente connesso all’attività sportiva. L’attività sportiva in ambito scolastico non è di per sé attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., essendo funzionale a finalità educative e di socializzazione.
Il Fatto
Una studentessa minorenne, durante una lezione di educazione fisica, è stata colpita al volto da una palla di pallavolo, respinta con un calcio istintivo da un compagno di classe durante una partita. La minore ha riportato lesioni. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Ancona hanno rigettato la domanda di risarcimento proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, ritenendo che il fatto fosse avvenuto durante una normale azione di gioco, non prevedibile né evitabile dall’insegnante. La studentessa, divenuta maggiorenne, ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo e infondati gli altri. Quanto al primo motivo, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n. 9346/2002), secondo cui la presunzione di responsabilità del precettore ex art. 2048 c.c. non opera per i danni che l’allievo procuri a sé stesso, ma solo per quelli cagionati a terzi. La Corte d’Appello aveva correttamente accertato che il calcio alla palla era stato un atto di gioco normale, privo di intento lesivo e non connotato da violenza o irruenza incompatibili con il contesto, sicché l’evento era da considerarsi accidentale e non evitabile dall’insegnante.
La Corte ha dichiarato infondato il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2050 c.c., rilevando che l’attività sportiva in ambito scolastico non è di per sé pericolosa, essendo finalizzata alla formazione educativa e sociale degli studenti. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, con cui si contestava la mancata considerazione della CTU, rilevando che la consulenza era stata correttamente ritenuta assorbita dall’accertata insussistenza della responsabilità della scuola. Infine, ha rigettato il quarto motivo sulle spese, confermando la condanna della soccombente.
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