Estinzione degli effetti della condanna ex art. 444 cod. proc. pen. e irrilevanza ai fini della recidiva (Cass. pen. Sez. V n. 30791 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. dall’unico precedente penale costituito da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti comporta l’estinzione del reato e di ogni effetto penale della condanna, ivi compresa la rilevanza dell’illecito ai fini della contestazione della recidiva. Tale conseguenza si produce ipso iure, senza necessità di una formale declaratoria da parte del giudice dell’esecuzione. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il reato ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, sicché il venir meno di una delle condotte distrattive non impone l’assoluzione quando permangono le altre, costituenti un unicum omogeneo già unitariamente valutato, dovendosi procedere ai conseguenti aggiustamenti della pena. In tema di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, il nesso eziologico va riferito al dissesto e non alla dichiarazione di fallimento, che rileva solo sul piano della consumazione, con la conseguenza che il sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali integra la fattispecie anche se il fallimento sia stato dichiarato su istanza di un creditore diverso dall’Erario.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore di una società dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. La Corte d’appello di Roma, in riforma parziale, aveva ridotto la pena ad anni tre di reclusione, confermando la sussistenza dei reati e la contestazione della recidiva specifica, fondata su un unico precedente costituito da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti risalente al 2002. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando undici motivi, cui seguiva un motivo aggiunto incentrato sull’illegittimità del riconoscimento della recidiva alla luce dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, relativo all’omessa notifica del provvedimento di rinvio d’ufficio della prima udienza disposto per l’emergenza Covid-19. Trattandosi di nullità a regime intermedio concernente atti preliminari al giudizio, la stessa doveva essere eccepita entro la deliberazione della sentenza che definisce il grado nel quale si è verificata, senza possibilità di deduzione successiva. Ha inoltre escluso la dedotta inutilizzabilità del processo verbale di constatazione acquisito ex art. 507 cod. proc. pen., rilevando come l’esercizio del potere di integrazione probatoria non richieda specifica motivazione e come, nel caso di specie, le parti fossero state poste in condizione di interloquire sul materiale sopravvenuto.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte ha ribadito che l’obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge e prescinde da una specifica richiesta della curatela, gravando anche sull’amministratore di fatto. L’eventuale mancata convocazione da parte del curatore o la dedotta ignoranza del fallimento non possono giustificare l’inadempimento, atteso che la sentenza dichiarativa è pubblicata nei modi di legge e che l’irreperibilità dell’amministratore, unita ad altri indici di fraudolenza, può fondare il dolo specifico di pregiudizio ai creditori.

Con riferimento alle condotte distrattive, la Corte ha affermato che, in ragione della natura di reato a condotta eventualmente plurima della bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’esclusione di una delle condotte non impone l’assoluzione parziale quando permangono le altre, dovendosi procedere a un ridimensionamento della pena. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che aveva escluso i macchinari alienati in sede esecutiva ma confermato le distrazioni del fatturato degli anni 2012 e 2013, caratterizzati da una costante attività di svuotamento delle risorse societarie.

Quanto alla bancarotta impropria da operazioni dolose cd. fiscale, la Corte ha chiarito che il nesso eziologico va riferito al dissesto, non alla dichiarazione di fallimento, che rileva solo ai fini della consumazione. Il sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale, integra la fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. anche se il fallimento sia stato dichiarato su istanza di un creditore diverso dall’Erario.

La Corte ha infine accolto il motivo concernente la recidiva, rilevando che il decorso del quinquennio dall’unico precedente ex art. 444 cod. proc. pen., senza commissione di delitti della stessa indole, comporta l’estinzione del reato e degli effetti penali ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguente irrilevanza del precedente ai fini della recidiva. In ragione del venir meno della recidiva, ha annullato la sentenza anche limitatamente al trattamento sanzionatorio, rimettendo al giudice del rinvio la nuova valutazione del bilanciamento tra le attenuanti generiche e la residua aggravante della pluralità dei fatti.

Nota della Redazione

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