Contabilità in nero quale valido elemento indiziario e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 23401 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. contabilità in nero, costituita da appunti, schede o brogliacci rinvenuti presso la sede del contribuente, integra un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, benché non sia assistita dall’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. La prova contraria demandata al contribuente non può essere integrata dal mero disconoscimento del contenuto dei documenti extracontabili né da dichiarazioni rese da soggetti controinteressati, quali i lavoratori che affermino di non aver percepito compensi non contabilizzati, aventi valore meramente indiziario.

Il Fatto

A seguito di un controllo della Guardia di Finanza, la società contribuente riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, fondato sul rinvenimento, in sede di verifica, di schede e brogliacci attestanti pagamenti di emolumenti in misura superiore a quella contabilizzata. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando i maggiori ricavi nella misura del 50 per cento; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, accoglieva invece l’appello della società, ritenendo insufficienti gli elementi indiziari e plausibili le giustificazioni fornite, anche con riferimento a un finanziamento infruttifero del socio. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente dichiara inammissibile l’eccezione di illegittimità dell’attività istruttoria, sollevata dalla contribuente solo in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., per violazione dell’art. 8 CEDU, in quanto tardiva. Sul punto, richiamando le recenti pronunce della Corte EDU (sentenze del 06/02/2025, dell’11/12/2025 e dell’08/01/2026), la Corte afferma che la questione dell’illegittima acquisizione di dati e documenti, per la natura fattuale dell’accertamento sull’esistenza e sul contenuto dell’autorizzazione, deve essere articolata sin dal ricorso introduttivo, non potendo essere rilevata d’ufficio né in sede di legittimità.

Nel merito, la Corte accoglie il primo motivo, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992. La sentenza impugnata aveva valorizzato il disconoscimento del contenuto dei brogliacci da parte dell’amministratore e le dichiarazioni dei dipendenti. Al contrario, la Corte ribadisce che la contabilità in nero costituisce un valido elemento indiziario, grave, preciso e concordante ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, e che la prova contraria non può derivare dal mero disconoscimento di documenti reperiti nella propria sede né da dichiarazioni di terzi controinteressati, come i lavoratori che neghino di aver ricevuto pagamenti in nero, aventi valore meramente indiziario.

Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2467 c.c. in materia di finanziamenti dei soci, la Corte lo ritiene infondato: la prospettazione dell’Agenzia, incentrata sulla mancanza di prova della provvista del socio, non attiene alla postergazione dei finanziamenti ma alla prova per presunzioni di ricavi occulti, ex artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2729 c.c., non potendo la legittimità del finanziamento essere degradata per la sola assenza di delibere assembleari, ove l’operazione risulti contabilizzata in bilancio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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