Liquidazione giudiziale: accertamento incidentale del credito e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 23371 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione giudiziale, la legittimazione del creditore istante non richiede un accertamento del credito con efficacia di giudicato, essendo sufficiente un’autonoma delibazione meramente incidentale da parte del giudice del merito, quale necessario postulato della verifica della legittimazione stessa. Tale accertamento, che attiene alla genesi e all’esistenza del credito, costituisce un apprezzamento in fatto. È, altresì, inammissibile il ricorso per cassazione che, non cogliendo la ratio decidendi, impingi in accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito, come la qualificazione della condizione apposta a un contratto di cessione di azienda o l’imputabilità del suo mancato avveramento, ovvero che solleciti un riesame del merito della vicenda processuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Forlì, previa revoca delle misure protettive, ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale di una società, accertandone lo stato di insolvenza in forza dell’esistenza di un credito scaduto e non pagato, fondato su decreto ingiuntivo definitivo, e di altre passività non controbilanciate da risorse aggredibili. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo della società, accertando l’intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e ritenendo, tra l’altro, che la condizione apposta al contratto di cessione del ramo di azienda fosse risolutiva e, in subordine, che il mancato avveramento della condizione sospensiva fosse imputabile alla reclamante ai sensi dell’art. 1359 cod. civ.. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 37, comma 2, CCII e degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., nonché degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato l’esistenza del credito e del titolo esecutivo. La censura è stata ritenuta inammissibile per non aver colto la ratio decidendi: il giudice di merito non ha incentrato la decisione sulla formazione del giudicato, ma sull’accertamento meramente incidentale del credito sottostante, ai fini della legittimazione del creditore a chiedere l’apertura della procedura. La Corte ha richiamato il principio per cui, quanto alla legittimazione, il giudice deve accertare l’esistenza del credito in via incidentale, non essendo necessario un accertamento con efficacia di giudicato (Cass., Sez. U., n. 1521/2013; Cass., n. 28659/2024; Cass., n. 25491/2025).
Con specifico riferimento alla qualificazione della condizione e all’imputabilità del suo mancato avveramento, la Corte ha chiarito che tali valutazioni impingono nell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità deducendo una violazione di legge. La Corte ha, quindi, ritenuto inammissibili anche le ulteriori deduzioni, il cui accoglimento non avrebbe fatto venir meno la stabilità della decisione impugnata.
Quanto al secondo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 49, comma 5, e 121 CCII, in relazione all’esistenza del credito, dello stato di insolvenza e della soglia quantitativa, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito. La valutazione circa l’indebitamento, l’insussistenza di risorse e l’inesistenza di un piano di risanamento attendibile è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità (ex multis: Cass., n. 2449/2026; Cass., n. 23055/2024).
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti e al raddoppio del contributo unificato. La Corte ha, inoltre, applicato l’art. 51, comma 15, CCII, condannando in proprio il legale rappresentante della società al pagamento delle spese e del doppio contributo, avendo accertato che la proposizione del ricorso, finalizzato a scaricare sui creditori il costo del giudizio, integra l’autonoma responsabilità processuale del conferente la procura.
Nota della Redazione
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