Bancarotta per distrazione tramite scissione societaria: reato configurabile se l’operazione depaupera la società in dissesto (Cass. pen. 837/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 837/2026 (udienza pubblica del 9 dicembre 2025, R.G.N. 18316/2025) — Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Renata Sessa
Il principio di diritto
La bancarotta fraudolenta per distrazione può configurarsi anche mediante una scissione societaria astrattamente lecita, quando — avuto riguardo alla concreta situazione debitoria della società al momento dell’operazione — essa si riveli strumentale al depauperamento del patrimonio e pregiudizievole per i creditori; le garanzie previste dagli artt. 2506 e seguenti cod. civ. (e la responsabilità sussidiaria dell’art. 2506-quater cod. civ.) non escludono di per sé il danno o il pericolo per le ragioni creditorie, dovendo la liceità dell’operazione essere valutata in relazione ai suoi effetti sulla garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.
Il fatto
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva ritenuto l’amministratore unico di una società poi fallita responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio. Secondo l’accusa, una scissione societaria perfezionata quando la società versava già in grave dissesto era stata usata per depauperare il patrimonio: alla beneficiaria — amministrata dallo stesso soggetto — erano state trasferite due autovetture di lusso, poi rapidamente rivendute, i cui proventi non erano rimasti nella disponibilità della beneficiaria. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi, sostenendo la piena regolarità civilistica della scissione, l’insussistenza della distrazione sui beni in leasing e il venir meno dell’autoriciclaggio.
La motivazione
Il ricorso è complessivamente infondato. Sul primo motivo, la Corte richiama il proprio costante orientamento: la bancarotta per distrazione può realizzarsi anche con una scissione formalmente lecita, ove strumentale al depauperamento del patrimonio di una società già in decozione, poiché la liceità dell’operazione va valutata in relazione agli effetti sulla garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) e le garanzie civilistiche non escludono di per sé il pregiudizio (Sez. 5, n. 27930/2020; n. 20370/2015). Nel caso, il trasferimento delle vetture — con successiva alienazione e sottrazione dei proventi — aveva realizzato un depauperamento già consumato, non una mera esposizione a rischio. Infondati anche il secondo motivo (bene in leasing non rinvenuto, delta economico non dimostrato) e il terzo (autoriciclaggio). La Corte rileva però d’ufficio l’intervenuta prescrizione dell’autoriciclaggio (capo D) e, applicando i principi delle Sezioni Unite sulla prevalenza della prescrizione quando i motivi non prospettano un esito assolutorio (Sez. U. n. 35490/2009; n. 36208/2024), annulla senza rinvio limitatamente a tale capo, elimina la relativa pena e ridetermina la sanzione, rigettando nel resto il ricorso (ai soli effetti civili quanto al reato prescritto).
Implicazioni pratiche
Per il penale d’impresa: una scissione societaria perfettamente regolare sul piano civilistico non mette al riparo dalla bancarotta fraudolenta se, in presenza di un dissesto già in atto, serve in concreto a svuotare la garanzia dei creditori. Il giudice guarda agli effetti sostanziali sull’art. 2740 cod. civ., non alla mera correttezza formale del procedimento di scissione. Attenzione poi al meccanismo processuale: anche quando i motivi di ricorso sono infondati, la sopravvenuta prescrizione di uno dei reati impone di annullare senza rinvio quel capo — salvo che dagli atti emerga un’evidente ragione di assoluzione — con rideterminazione della pena per i reati residui.
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