Proscioglimento per particolare tenuità’ (131-bis) con condanna al risarcimento: e’ appellabile dall’imputato? La parola alle Sezioni Unite (Cass. pen. 4839/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, ordinanza n. 4839 del 2026 (udienza pubblica dell’11 dicembre 2025, R.G.N. 28808/2025) — Presidente Maria Vessichelli, Relatore Giovanni Francolini

La questione rimessa alle Sezioni Unite

«Se sia appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile».

Il fatto

Il Tribunale di Bologna, in un procedimento per omesso controllo (art. 57 cod. pen.) su un articolo diffamatorio a mezzo stampa, assolveva il direttore responsabile del quotidiano perché il fatto non è punibile per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., condannandolo però al risarcimento del danno in favore della parte civile, con una provvisionale di 12.000 euro. Il difensore proponeva appello; la Corte d’appello, ritenendo la sentenza inappellabile perché relativa a reato punito con pena alternativa (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.), trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione. La Quinta Sezione, investita del ricorso, ha rilevato un contrasto sulla qualificazione della pronuncia.

La motivazione della rimessione

Il nodo è la natura della sentenza che dichiara la non punibilità ex art. 131-bis ma condanna l’imputato al risarcimento: se sia un proscioglimento (inappellabile per i reati a pena alternativa, ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) o una decisione di natura mista, appellabile dall’imputato per via delle statuizioni civili. La giurisprudenza delle Sezioni semplici non è univoca. Il Collegio, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 — che, tramite l’art. 651-bis cod. proc. pen., attribuisce a tale pronuncia efficacia di giudicato modellata sulle sentenze di condanna — e dell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 23406 del 2025 (Salerno) sull’appellabilità da parte della parte civile, propende per l’appellabilità anche da parte dell’imputato.

A sostegno, il Collegio valorizza l’esigenza di evitare un’«intollerabile asimmetria» (art. 111, comma 2, Cost.) tra parte civile e imputato: se la prima può appellare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, negare all’imputato lo stesso rimedio lo relegherebbe al solo ricorso per cassazione, con un ambito di censura più ristretto. Ciò assume rilievo tanto più perché la quantificazione della provvisionale — qui contestata — non è ricorribile per cassazione. Ravvisata la particolare importanza della questione, la Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen.

Implicazioni pratiche

La rimessione lascia aperta, fino alla decisione delle Sezioni Unite, un’incertezza pratica rilevante: quale mezzo di impugnazione — appello o ricorso per cassazione — l’imputato prosciolto per particolare tenuità ma condannato al risarcimento debba proporre contro la sentenza relativa a un reato a pena alternativa. La scelta non è neutra: un mezzo errato espone al rischio di inammissibilità, e il ricorso per cassazione non consente di censurare la provvisionale. In attesa del principio, chi difende l’imputato deve ponderare con attenzione il rimedio, tenendo conto dell’orientamento — qui espresso ma non ancora consacrato — favorevole all’appellabilità.

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