Diminuente per il rito abbreviato e continuazione tra delitti e contravvenzioni (Cass. pen. Sez. VI n. 33754 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 1, comma 44, legge n. 103/2017, deve essere applicata distintamente: nella misura di un terzo sulla pena inflitta per i delitti e nella misura della metà sulla pena applicata per le contravvenzioni, non potendosi fare riferimento alla sola pena stabilita per il reato più grave. L’erronea applicazione della diminuente per il rito, ove il giudice di merito abbia esplicitato i passaggi intermedi del calcolo, può essere direttamente emendata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., mediante annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena.
Il Fatto
L’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza e di oltraggio a pubblico ufficiale. All’esito del giudizio abbreviato, il Tribunale lo aveva condannato a quattro mesi di reclusione, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione. La Corte di appello aveva confermato la pronuncia, applicando la diminuente per il rito nella misura unitaria di un terzo. Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso. Il primo, relativo alla dedotta mancata omologazione dell’etilometro, è stato ritenuto aspecifico per non essersi confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire la medesima trama argomentativa già disattesa in appello. Il terzo, concernente l’erronea applicazione dell’art. 341-bis cod. pen., è stato reputato inammissibile in quanto volto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo, riguardante la derubricazione del reato contestato, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il costante orientamento per cui integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del test, rifiuti di eseguire la seconda, essendo sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti.
Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27059 del 2025, secondo cui, in caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito va operata distintamente. L’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nel testo novellato, impone la diminuzione della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti, non potendosi applicare la sola misura prevista per il reato più grave.
La Corte ha quindi proceduto alla diretta rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., trattandosi di diminuzione di entità fissa e avendo il giudice di merito esplicitato i passaggi intermedi del calcolo. La pena è stata così rideterminata in tre mesi e venti giorni di reclusione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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