Il sequestro probatorio e il fumus del nesso causale (Cass. pen. Sez. 4 n. 10781 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio, anche quando ha ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità probatoria perseguita e della relazione di immediatezza tra il bene e il reato per cui si procede. È ammesso il riferimento per relationem ad atti di indagine, ma la valutazione critica del pubblico ministero deve essere tanto più pregnante quanto più indiretto è il collegamento tra il reato e la res e quanto maggiore è la compressione dei diritti costituzionali. Ai fini della legittimità del vincolo è sufficiente la ragionevole probabilità del collegamento, non essendo necessari gravi indizi di colpevolezza, né l’identificazione di un indagato. Il tribunale del riesame non può colmare d’ufficio le lacune motivazionali del decreto e il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, inclusa la motivazione apparente.

Il Fatto

Il tribunale del riesame di Cagliari aveva confermato il decreto di sequestro probatorio di quattro telefoni cellulari, emesso dal pubblico ministero nei confronti di un indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. La difesa lamentava l’insufficienza motivazionale sul fumus commissi delicti e la mancata ostensione dei files audio delle intercettazioni poste a fondamento della misura.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ricostruisce l’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 36072 del 2018 secondo cui la motivazione deve dare conto, anche sinteticamente, della finalità probatoria e della relazione tra la res e il reato.
La Corte chiarisce che la motivazione può essere per relationem a un atto di indagine, ma la valutazione critica deve essere tanto più pregnante quanto più indiretto è il collegamento e quanto maggiore è la compressione dei diritti coinvolti. È sufficiente la ragionevole probabilità della relazione tra cosa e reato, non essendo necessari indizi di colpevolezza verso una persona determinata. La lacuna motivazionale non può essere colmata dal tribunale del riesame, che non può individuare di propria iniziativa le finalità del sequestro.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente valorizzato gli elementi contenuti nelle annotazioni di polizia giudiziaria, i quali delineavano l’ipotesi accusatoria e giustificavano la finalità probatoria e la delimitazione temporale dell’accertamento. La censura difensiva si sostanziava, più che in una dedotta apparenza motivazionale, in una critica all’apprezzamento del fumus, non deducibile in sede di legittimità.
La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata ostensione dei files audio, emergendo dal verbale di udienza che l’istanza difensiva era circoscritta a una specifica conversazione e non all’intero compendio intercettativo, la cui rilevanza era comunque supportata da una pluralità di altri elementi indiziari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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