Falsa testimonianza e annullamento per contraddittorietà della motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 35147 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falsa testimonianza, è affetta da contraddittorietà della motivazione la sentenza di appello che, dopo aver disposto ex officio una perizia ritenuta decisiva per l’accertamento dei fatti, ne prescinda una volta constatata l’impossibilità materiale di eseguirla, traendo dal mancato riscontro delle comunicazioni riferite dal teste la prova della loro inesistenza. Il delitto di falsa testimonianza è reato di pericolo: ai fini della sua sussistenza non è necessario che il giudice sia in concreto tratto in inganno, essendo sufficiente che le dichiarazioni false risultino astrattamente idonee ad alterare o influenzare la formazione del convincimento. La valutazione sulla pertinenza e rilevanza delle circostanze riferite dal teste va compiuta ex ante, con riferimento alla concreta situazione processuale esistente al momento della deposizione.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di falsa testimonianza. Le si addebita di aver reso dichiarazioni false nel corso dell’esame testimoniale dinanzi alla Corte di assise, nel processo a carico di soggetti accusati di omicidio, affermando di aver scambiato messaggi con uno di essi nel periodo compreso tra il 15 e il 18 marzo 2019 e nella notte del delitto.
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena confermando la responsabilità. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, con particolare riguardo alla mancata esecuzione della perizia disposta in appello e alla ritenuta irrilevanza oggettiva delle dichiarazioni rese.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il primo profilo di censura attiene alla palese contraddizione interna della sentenza impugnata: la Corte di appello aveva disposto una integrazione probatoria per ricostruire, mediante perizia, il traffico telefonico eventualmente intercorso tra la ricorrente e l’indagato nel periodo dell’omicidio, salvo poi prescinderne una volta accertata l’impossibilità dell’accertamento per il decorso del tempo.
La Cassazione ricorda la natura eccezionale dell’integrazione probatoria disposta ex officio nel giudizio di appello successivo a un giudizio svoltosi con rito abbreviato, consentita solo quando l’assunzione della prova sia ritenuta assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti. Se la verifica tecnica era stata considerata decisiva, la decisione di prescinderne denuncia una fragilità del ragionamento probatorio e un’incongruenza a monte, poiché il giudice di merito aveva comunque dato atto che il cellulare dell’indagato risultava disattivato nel periodo considerato.
La Corte rileva che la tesi difensiva secondo cui l’inattività del telefono non escludeva la possibilità di comunicare mediante applicazioni di messaggistica non è stata contrastata con idonee argomentazioni tecniche. In assenza di una valutazione tecnica sui punti indicati dalla difesa, la conseguenza tratta dai giudici di merito — ossia l’inesistenza dei messaggi e quindi la falsità delle dichiarazioni — non è sorretta da adeguata motivazione.
Un secondo profilo attiene alla rilevanza oggettiva e soggettiva del reato. La Corte di appello, da un lato, ha qualificato lo scambio di messaggi come elemento favorevole all’indagato e potenzialmente idoneo a scagionarlo; dall’altro, ha evidenziato che la responsabilità di questi era stata accertata su dati oggettivi, quali la presenza del suo DNA sulla maglia e sul nastro adesivo che immobilizzava la vittima. Da qui l’insuperabile preponderanza di tale dato rispetto alle dichiarazioni favorevoli rese dalla ricorrente, la cui rilevanza risulta diversamente apprezzata in passaggi immediatamente successivi.
Richiamando l’orientamento giurisprudenziale sulla valutazione ex ante in punto di pertinenza e rilevanza delle circostanze riferite dal teste (Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. 2012, De Gennaro, Rv. 252629), la Corte osserva che la sentenza non descrive la concreta situazione processuale esistente al momento della deposizione né spiega in che misura le false circostanze potessero incidere sulla posizione dell’indagato. La natura di reato di pericolo della falsa testimonianza esige, invece, che le dichiarazioni risultino astrattamente idonee a influenzare la formazione del convincimento del giudice.
Le criticità evidenziate impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che nel nuovo giudizio dovrà colmare le lacune e risolvere le contraddizioni rilevate.
Nota della Redazione
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