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Indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 e nozione di retribuzione globale di fatto (Cass. civ. Sez. L n. 11976 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità risarcitoria forfettizzata di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010, la nozione di “ultima retribuzione globale di fatto”, richiamata dall’art. 18 della legge n. 300/1970 e dall’art. 8 della legge n. 604/1966, ricomprende ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento della cessazione del rapporto. È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la sentenza impugnata e che prospetti questioni nuove non specificamente sottoposte ai giudici di merito, né produca o localizzi il contratto collettivo applicabile.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, accertata l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e la conversione del rapporto a tempo indeterminato, aveva condannato la società al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. La Corte di Appello di Napoli, nel rigettare l’impugnazione della società, aveva confermato la decisione di primo grado in ordine alla base di calcolo dell’indennità, includendovi le voci retributive continuative come lo straordinario e l’indennità di navigazione.

La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010 in relazione all’art. 2120 cod. civ. e agli artt. 39 e 58 del CCNL di settore, lamentando l’indebita inclusione di voci retributive variabili nella base di calcolo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la società ricorrente non si era confrontata con la sentenza impugnata, la quale aveva espressamente dato atto del mancato computo delle indennità sostitutive del vitto, dei mancati riposi e della missione aliscafi ai fini della retribuzione globale di fatto.

Il ricorso non censurava, inoltre, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la società non aveva sollevato specifiche censure per contestare la continuità nell’erogazione dell’indennità di navigazione, né la statuizione sull’assorbimento delle ulteriori questioni. Le questioni relative alla violazione degli artt. 58 e 39 del CCNL e all’inclusione dell’indennità di traghetto sono state ritenute nuove, non essendo stato specificato il “dove”, il “come” ed il “quando” fossero state sottoposte ai giudici di merito, oltre alla mancata produzione o localizzazione del CCNL stesso.

Quanto alla dedotta sovrapposizione tra il risarcimento previsto dall’art. 18 della legge n. 300/1970 e l’indennità ex art. 32 della legge n. 183/2010, la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata non aveva affatto confuso i due istituti. La Corte territoriale aveva correttamente verificato le voci da includere nell'”ultima retribuzione globale di fatto”, nozione comune a entrambe le disposizioni richiamate, escludendo solo le voci non continuative e includendo lo straordinario e l’indennità di navigazione in quanto costantemente erogati.

La Corte ha, infine, evidenziato che la censura ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. era preclusa dalla “doppia conforme”, attenendo la stessa all’omesso esame di specifici accadimenti storici e non di mere questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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