Contributo di solidarietà illegittimo e prescrizione decennale della restituzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7270 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, pur perseguendo l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Tali atti violano il principio del pro rata e integrano un prelievo riconducibile alle prestazioni patrimoniali di cui all’art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. L’azione di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito presupposti del termine quinquennale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia anticipata erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, ha subito sulle rate pensionistiche una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Ha quindi convenuto in giudizio la Cassa davanti al Tribunale di Roma, chiedendo dichiararsi l’illegittimità delle trattenute per violazione dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge n. 296 del 2006 e dal d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, nonché in relazione all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con D.M. 14.7.2004 e alle delibere della Cassa.

Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando illegittime le trattenute e condannando la Cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame. Avverso tale sentenza la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi; il ricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la Cassa ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo l’autonomia normativa dell’ente e la natura di atto avente forza di legge del proprio regolamento, idoneo a limitare il diritto alla pensione in funzione dell’equilibrio finanziario.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il consolidato orientamento che ha già esaminato tutte le disposizioni invocate. Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato. Simili atti sono incompatibili con il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., riservate al legislatore.

Il riferimento è a Cass. 10/12/2018, n. 31875 e ai più recenti arresti conformi, assunti come diritto vivente. Con il secondo motivo la Cassa ha contestato l’applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale, invocando l’art. 19, comma 3, l. n. 21/1986, l’art. 2948, n. 4, cod. civ. e l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.

Anche tale motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, confermato da decisioni successive, secondo cui l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è assoggettata a prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito cui è correlato il termine quinquennale.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, essendo le questioni di diritto decise in modo conforme alla giurisprudenza della Corte. Alla soccombenza è seguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, distratte in favore del procuratore antistatario, nonché all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e alla sanzione del quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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