Frode nelle pubbliche forniture e concessione di servizi: non è configurabile per le prestazioni rese all’utenza (Cass. pen. n. 29178 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all’art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. La nozione di “pubblica fornitura” non può essere estesa fino a ricomprendere i rapporti derivanti da una concessione di beni o servizi pubblici. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Trapani applicava nei confronti di un soggetto, nella qualità di dirigente “operativo flotta” di una società di navigazione, la misura cautelare coercitiva del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo e quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di imprese, in relazione a plurime ipotesi di reato quali la frode nelle pubbliche forniture, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e l’attentato alla sicurezza dei trasporti.
L’indagine riguardava la gestione del servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con lo Stato e con la Regione siciliana, con contestazioni relative all’impiego di unità navali non conformi agli standard di efficienza e sicurezza previsti e alla rappresentazione non veritiera dello stato della flotta. Il Tribunale di Palermo, adito in sede di riesame, annullava parzialmente l’ordinanza cautelare limitatamente alla misura del divieto di dimora, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ritenendo che il ricorrente avesse manifestato, sia pure con formula sintetica, il proprio interesse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario, stante la sussistenza di esigenze cautelari. Ha inoltre rilevato che, in relazione al reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, non era stata elevata alcuna censura specifica.
Quanto al reato di frode nelle pubbliche forniture, la Suprema Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui non è configurabile tale delitto a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. Nel caso della concessione di servizi, invece, il privato si sostituisce all’ente nella gestione di un’attività rivolta al pubblico, sicché l’eventuale inadempimento non può rilevare quale frode nelle pubbliche forniture, difettando il dualismo soggettivo che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture.
In relazione alla truffa aggravata, la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente spiegato la ritenuta insussistenza di un obbligo di comunicazione delle avarie alla stazione appaltante e la mancata dimostrazione, sul piano indiziario, della natura e della portata delle avarie, in assenza di una consulenza tecnica. Le censure del ricorrente sono state pertanto valutate come critiche al merito della decisione, non consentite in sede di legittimità, il cui esame è limitato all’adeguatezza della motivazione.
La Corte ha concluso che l’ordinanza impugnata offre una motivazione articolata e ragionevole, esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici, rigettando il ricorso del Pubblico Ministero.
Nota della Redazione
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