Inammissibile il ricorso per la mancata dimostrazione della decisività della rinnovazione istruttoria (Cass. pen. Sez. 7 n. 4501 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale qualora si limiti a contestare la ritenuta superfluità di mezzi di prova, omettendo un effettivo confronto con le ragioni esposte dal giudice di merito. La scelta tra i mezzi probatori involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità. L’impossibilità di decidere allo stato degli atti, presupposto per l’accoglimento dell’istanza di rinnovazione, sussiste solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti e l’incombente richiesto sia decisivo, ossia idoneo a eliminare le incertezze o a inficiare ogni altra risultanza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado in relazione ad un reato commesso in danno di una compagnia assicuratrice. L’imputato aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, deducendo la necessità di assumere la testimonianza di due persone. La Corte territoriale aveva rigettato l’istanza, ritenendo evidente la mancata verificazione del sinistro e infondata la ricostruzione contenuta nella richiesta risarcitoria formulata nell’interesse dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione della Cassazione ha valutato l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, incentrato sul presunto vizio motivazionale relativo al diniego di integrazione probatoria. Il ricorrente si era limitato a contestare la superfluità delle audizioni richieste, senza instaurare un reale confronto con l’apparato argomentativo della decisione impugnata e senza allegare prove a discarico.
La Corte ha ribadito che la selezione dei mezzi istruttori ritenuti più idonei a fondare il convincimento del giudice costituisce un apprezzamento di fatto riservato al merito. Di conseguenza, la mancata assunzione di una prova può essere censurata in sede di legittimità solo nei ristretti limiti in cui emerga l’illegittimità del diniego.
Gli Ermellini hanno quindi precisato che la richiesta di rinnovazione può essere accolta solo quando ricorra l’impossibilità di decidere allo stato degli atti. Tale condizione sussiste unicamente quando i dati probatori acquisiti presentino profili di incertezza e l’incombente richiesto sia decisivo, ossia tale da eliminare le incertezze esistenti o da inficiare oggettivamente ogni altra risul tanza, citando il precedente di Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022.
Nel caso di specie, la Corte di merito aveva correttamente ritenuto il quadro probatorio sufficiente e composto da elementi idonei ad affermare la responsabilità dell’imputato. La mancata dimostrazione della decisività delle prove richieste e la genericità della censura hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile.
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Nota della Redazione
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