La prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado (Cass. pen. Sez. VII n. 5516 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 134 del 2021. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Successivamente alla sentenza di primo grado, la prescrizione non può più maturare, essendo subentrato il diverso meccanismo di improcedibilità dei giudizi di impugnazione di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Tribunale di Rovigo aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di multa per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, cod. strada, commesso l’8 marzo 2020. La Corte di Appello di Venezia aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto fondato su un presupposto giuridico errato in ordine al regime normativo applicabile in materia di prescrizione. La difesa, individuato il dies a quo nella data di consumazione del reato (8 marzo 2020) e considerato come unico atto interruttivo il decreto di citazione a giudizio, aveva dedotto la maturazione del termine massimo di prescrizione in data 8 marzo 2025, quindi prima dell’udienza dinanzi alla Corte di Appello del 24 marzo 2025.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
La legge n. 134 del 2021 ha introdotto l’art. 161-bis cod. pen., rubricato «Cessazione del corso della prescrizione», stabilendo che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Contestualmente, l’art. 344-bis cod. proc. pen. ha previsto un autonomo meccanismo di improcedibilità dei giudizi di impugnazione, destinato a operare in luogo della prescrizione nella fase successiva alla decisione di primo grado.
Nel caso di specie, il corso della prescrizione si è definitivamente arrestato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, in un momento in cui il termine prescrizionale massimo non era ancora spirato. La prescrizione, pertanto, non poteva ritenersi maturata e le doglianze difensive sono state dichiarate manifestamente infondate. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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