Sostituzione della pena detentiva e valutazione della condizione reddituale (Cass. pen. Sez. II n. 10969 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., il giudice non può rigettare l’istanza limitandosi a rilevare l’indisponibilità reddituale dell’imputato desunta dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Egli deve anzitutto individuare, in ragione della personalità del reo e della gravità della condotta, un potenziale valore giornaliero di conversione nell’ambito della forbice prevista dall’art. 56-quater legge n. 689/1981, compresa tra un minimo di 5 euro e un massimo di 2.500 euro, e solo dopo valutare se le condizioni personali e reddituali siano incompatibili con l’adempimento. La motivazione che ometta tale scansione logica è viziata e impone l’annullamento con rinvio sul punto. Il riconoscimento dell’ipotesi lieve della ricettazione ex art. 648, comma 4, cod. pen. non comporta automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il Fatto

La Corte di appello confermava la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell’imputato per i reati di ricettazione e di detenzione per la vendita di accessori di abbigliamento con marchi contraffatti, riconoscendo l’attenuante dell’ipotesi lieve e le circostanze attenuanti generiche. Avverso tale sentenza, e avverso una ordinanza del Tribunale, il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale eccepiva plurimi vizi di legge processuale e di motivazione.

Tra le censure, la difesa lamentava la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, la genericità del capo di imputazione, l’omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di incauto acquisto, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità e il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione relativa alle modalità di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. La notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. era stata effettuata prima del tentativo presso il domicilio dichiarato, poi eseguito con esito negativo. Per la Corte non ricorre l’omessa citazione dell’imputato rilevante ex art. 179 cod. proc. pen., ma una mera inversione dell’ordine logico e cronologico delle modalità notificatorie, riconducibile a una nullità relativa, che avrebbe dovuto essere eccepita in appello e che non risulta dedotta.

Quanto al termine a comparire, il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 42125 del 2024, secondo cui la disciplina dei quaranta giorni introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 si applica ai soli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024. Poiché l’atto di appello era stato depositato anteriormente, l’eccezione è manifestamente infondata.

La Corte ritiene poi infondata l’eccezione di genericità dell’imputazione: l’indicazione delle norme violate, del numero e della tipologia dei beni e della data di accertamento ha consentito l’esercizio del diritto di difesa. Sul punto richiama il principio per cui non vi è incertezza quando l’imputazione contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto.

I motivi sulla credibilità della versione difensiva, sulla omessa motivazione del primo giudice e sul falso grossolano sono dichiarati manifestamente infondati, trattandosi di valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità. Anche la richiesta di riqualificazione nella fattispecie di incauto acquisto è respinta, poiché l’omessa o non attendibile giustificazione della provenienza dei beni è rivelatrice della volontà di occultamento.

Il motivo fondato riguarda invece la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. La Corte di appello aveva rigettato l’istanza desumendo l’insolvibilità dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza indicare un potenziale valore giornaliero di conversione. Il Collegio rileva che il range previsto dall’art. 56-quater legge n. 689/1981, da 5 a 2.500 euro, potrebbe in astratto essere compatibile con le condizioni patrimoniali dell’imputato. La motivazione è quindi carente e impone l’annullamento in parte qua con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, restando irrevocabile il giudizio di responsabilità nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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