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Confisca del veicolo e legittimazione del solo proprietario estraneo al reato (Cass. pen. n. 4614 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la confisca di un veicolo, disposta ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, risulti illegittima, il soggetto estraneo al reato e al procedimento penale, cui la cosa appartiene, è l’unico legittimato a far valere le proprie ragioni per ottenere la revoca della misura. Difetta di legittimazione l’imputato che, pur essendo il conducente del veicolo, ne deduca l’appartenenza a terzi, non potendo egli richiederne la restituzione. Ai fini della confisca, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 14/03/2025, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, disponendo, tra l’altro, la confisca del veicolo alla cui guida egli si trovava e la sospensione della patente. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza della norma codicistica in quanto il giudice di merito aveva disposto la confisca del veicolo e la sospensione della patente nella misura minima, pur trattandosi di mezzo intestato a persona estranea al reato. Secondo il ricorrente, in tali ipotesi, la norma avrebbe imposto di non disporre la confisca e di raddoppiare la sanzione amministrativa accessoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il motivo relativo alla confisca, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il provvedimento di confisca risulti disposto illegittimamente, il soggetto estraneo al reato e rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata appartiene, è l’unico legittimato a invalidare quel capo della sentenza e a ottenere la revoca della misura. Nella specie, lo stesso ricorrente aveva dichiarato che l’autovettura apparteneva a persona estranea al reato, dimostrando così il proprio difetto di legittimazione a richiederne la restituzione. La Corte ha citato, a sostegno, un consolidato orientamento di legittimità.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha ritenuto il ricorso generico, sia in ordine all’interesse del ricorrente a ottenere la misura peggiorativa del raddoppio della sospensione della patente, sia in ordine alla dedotta appartenenza del veicolo a terzi. Sul punto, ha ribadito che, ai fini della confisca, la nozione di “appartenenza” non va intesa in senso tecnico-formale, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte, richiamando la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000 e non rilevando elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa, ha condannato lo stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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