| 

Rapina impropria e aggravante delle più persone riunite: nozioni confermate dalla Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 4579 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’aggravante delle più persone riunite la simultanea presenza di almeno due concorrenti nel luogo e nel momento in cui, nel contesto di una rapina impropria, viene esercitata la violenza o la minaccia, potendo tale compresenza riferirsi anche alla sola fase della violenza successiva alla sottrazione. Il requisito dell’immediatezza previsto dall’art. 628, comma 2, cod. pen. non richiede la contestualità temporale con la sottrazione, essendo sufficiente che l’azione violenta sia posta in essere in situazione di flagranza o quasi flagranza. Ai fini della rapina impropria consumata non è necessario il conseguimento dell’impossessamento, che appartiene al dolo specifico.

Il Fatto

Il Tribunale di Cagliari dichiarava l’imputato colpevole, in esito a giudizio abbreviato, di una pluralità di reati, ravvisando tra essi la continuazione e concedendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva e le aggravanti. La pena era determinata in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La Corte di appello di Cagliari confermava integralmente la decisione di primo grado, rigettando i motivi di appello del difensore dell’imputato, che proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La seconda sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando i motivi di doglianza relativi alla corretta applicazione dell’aggravante delle più persone riunite e alla qualificazione della fattispecie come rapina impropria.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato che l’aggravante in questione richiede la compresenza di due o più soggetti sul luogo del delitto durante il suo svolgimento, circostanza che potenzia l’efficacia dell’azione criminosa. In tema di rapina impropria, la presenza di più concorrenti al momento dell’esercizio della violenza o della minaccia è sufficiente ad integrare la circostanza, in ragione del maggior effetto intimidatorio esercitato sul terzo intervenuto. Nella specie, la ricostruzione conforme dei giudici di merito aveva accertato che il complice era presente sia durante la sottrazione, sia al momento della prima condotta violenta posta in essere nei confronti dei militari operanti, escludendo pertanto la dedotta illogicità.

Sul secondo motivo, la Suprema Corte ha chiarito che il requisito dell’immediatezza della violenza non va interpretato in senso rigorosamente letterale, ma va riferito alla nozione di flagranza o quasi flagranza del reato. È sufficiente, cioè, che tra la sottrazione della res e l’uso della violenza intercorra un arco temporale che non interrompa l’unitarietà dell’azione finalizzata a garantire l’impunità. Nel caso di specie, la sottrazione era avvenuta sotto la diretta osservazione dei militari, che avevano intimato l’alt e verso i quali era stata immediatamente diretta l’azione violenta, con tentativo di investimento, sicché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in materia, ravvisando anche la concorrenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

In ordine alla qualificazione della rapina come consumata, la Corte ha precisato che non è necessario che all’azione violenta consegua l’impossessamento, non costituendo quest’ultimo l’evento del reato ma un elemento del dolo specifico. Ha inoltre ritenuto generico e reiterativo il motivo concernente il diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità, correttamente esclusa in ragione della natura plurioffensiva del delitto e della rilevanza dell’evento pericoloso. Ha infine dichiarato non consentito il motivo relativo all’attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza costituzionale n. 86 del 2024, non essendo la questione stata devoluta alla Corte territoriale, e ha rigettato il motivo concernente il bilanciamento delle circostanze, ritenendo corretta l’applicazione del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *