La contraffazione non grossolana integra l’art. 474 cod. pen. a prescindere dall’inganno (Cass. pen. Sez. II n. 4575 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. tutela, in via diretta e principale, non la libera autodeterminazione del singolo acquirente, bensì la fede pubblica in senso oggettivo, intesa quale affidamento della collettività nei marchi e nei segni distintivi idonei a individuare le opere dell’ingegno e i prodotti industriali. La fattispecie incriminatrice sussiste anche quando l’acquirente sia stato reso edotto della non autenticità del marchio, poiché la potenzialità lesiva si correla alla diffusione del prodotto falsificato verso una platea indeterminata di consociati. È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità. Il diniego delle attenuanti generiche non richiede la disamina di tutti gli elementi favorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trieste, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.. La vicenda traeva origine dal possesso di merce recante il marchio “Iron Maiden” contraffatto.
Con i primi due motivi, la difesa contestava l’interpretazione dell’art. 474 cod. pen. fornita dai giudici di appello, assumendo che, in assenza di idoneità del falso a trarre in inganno l’acquirente medio per la grossolanità della contraffazione, il reato non sarebbe configurabile. Gli ulteriori motivi di ricorso attenevano alla ricettazione, all’attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., e al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’istanza di rinvio per astensione del difensore, aderente alla proclamazione della Camera penale di Roma, atteso che tale astensione ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione. Davanti alla Corte di cassazione, ufficio a giurisdizione nazionale, l’astensione può avvenire solo in adesione a un’iniziativa di organismi a carattere nazionale.
Nel merito, i primi due motivi sono stati ritenuti articolati esclusivamente in fatto e, pertanto, inammissibili nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte procedere a una rilettura degli elementi probatori. La Corte ha comunque precisato che la sentenza impugnata si è correttamente uniformata al principio per cui l’art. 474 cod. pen. non tutela la libera autodeterminazione del singolo, bensì la fede pubblica. In tale prospettiva, la sussistenza del reato non è esclusa dalla circostanza che l’acquirente fosse edotto della non autenticità del marchio, essendo dirimente l’idoneità del segno a far apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore, con conseguente esclusione dell’ipotesi del reato impossibile per grossolanità del falso.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte territoriale non aveva motivato sulla doglianza relativa alla non punibilità per la ricettazione, ma tale omissione è priva di conseguenze poiché la doglianza era generica, priva dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., limitandosi a mere argomentazioni apodittiche.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa al diniego dell’attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., evidenziando che la decisione della Corte di appello si fonda sui precedenti penali specifici e sull’elevato numero di beni contraffatti. Non sussiste contraddizione con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., trattandosi di circostanza di natura oggettiva, riconoscibile ogniqualvolta il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, indipendentemente dalla condotta dell’agente.
Il quinto motivo è stato infine dichiarato aspecifico, essendo la motivazione del diniego delle attenuanti generiche sufficiente, in quanto basata su un congruo riferimento all’intensa capacità criminale desumibile dai precedenti penali. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione