Rifiuto di accertamenti su stupefacenti: nuove questioni inammissibili in Cassazione se non dedotte in appello (Cass. pen. n. 4194 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga questioni nuove, non devolute alla cognizione del giudice di appello. Il perimetro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità si desume dal combinato disposto dell’art. 609, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che impedisce la deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. La questione del mancato rispetto della scansione procedimentale prevista dall’art. 187, commi 2, 2-bis e 3, cod. strada, riguardante i presupposti per l’accompagnamento coattivo del conducente presso una struttura sanitaria, non è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, non rientrando tra i casi di nullità assolute e insanabili.
Il Fatto
Il Tribunale di Marsala ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada per aver opposto rifiuto alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti sanitari volti a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Gli operanti avevano notato nel conducente pupille dilatate, tremori e un comportamento anomalo riconducibile all’assunzione di stupefacenti. Su conferma della Corte d’appello di Palermo, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La difesa ha dedotto un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 1 cod. pen. e 187 cod. strada, per non essere stata rispettata la scansione procedimentale prevista dal legislatore. In particolare, secondo il ricorrente, gli operanti non avrebbero potuto invitare il conducente a recarsi presso l’ospedale per gli accertamenti clinici, in assenza della preventiva verifica dell’impossibilità di procedere al prelievo di mucosa del cavo orale o del rifiuto del conducente a sottoporsi a tale prelievo.
La Suprema Corte ha rilevato che la questione, come prospettata nel ricorso, non era stata mai tematizzata nei motivi di appello. La difesa, in quello stadio, aveva invece incentrato le proprie doglianze sulla distinzione tra accertamenti invasivi e non invasivi e sulla genericità dei sintomi rilevati dagli operanti al momento del controllo, chiedendo l’assoluzione per carenza degli indizi di alterazione psicofisica.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. Il perimetro dei poteri del giudice di legittimità è definito dal combinato disposto dell’art. 609, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che sancisce la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.
La Corte ha escluso che il vizio dedotto concerna una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, poiché tale rilevabilità attiene esclusivamente ai casi di nullità assolute e insanabili, tra i quali non rientra la fattispecie in esame. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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