La colpa grave nel trasporto CMR può essere provata per presunzioni (Cass. civ. Sez. 3 n. 2185 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto internazionale su strada, l’art. 29 della Convenzione di Ginevra CMR richiede, per la configurabilità della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa sia considerata dalla legge del giudice adito equivalente al dolo: essa deve consistere in una straordinaria ed inescusabile imprudenza e nell’omessa osservanza anche della minima diligenza. L’accertamento di tale colpa grave deve avvenire in concreto, senza che possa operare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1693 cod. civ., ma tale modalità di accertamento non esclude che il giudice di merito possa legittimamente avvalersi della prova per presunzioni.
Il Fatto
Alla società era stato affidato il trasporto di una partita di prodotti farmaceutici di notevole valore dalla provincia di Milano alla Turchia. Durante il tragitto, il furgone condotto da un unico autista tamponava un autocarro che lo precedeva, determinando la perdita totale del carico. L’assicuratrice della committente, dopo aver indennizzato il danno, agiva in rivalsa nei confronti del vettore. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo la responsabilità ex recepto ma negando la colpa grave; la Corte d’appello, invece, accogliendo l’impugnazione, aveva qualificato il comportamento del vettore come colpa grave equiparata al dolo, condannandolo al pagamento dell’intero valore della merce.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la sentenza d’appello per aver desunto la sussistenza della colpa grave da elementi presuntivi, quali il colpo di sonno dell’autista, la violazione delle norme sulla sicurezza stradale e delle clausole del contratto di trasporto. Sosteneva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale colpa dovesse essere accertata esclusivamente attraverso una prova diretta.
La Cassazione chiarisce che l’affermazione secondo cui la colpa grave deve essere accertata in concreto non implica affatto l’esclusione del ricorso alla prova presuntiva. Il divieto riguarda soltanto l’utilizzo della presunzione di colpa derivante dall’art. 1693 cod. civ., che rileva per l’inadempimento contrattuale ma non è idonea a fondare la perdita del beneficio della limitazione del risarcimento. L’accertamento «in concreto» richiede solo un’analisi compiuta delle specifiche circostanze del caso, che può essere effettuata con qualsiasi mezzo di prova, ivi inclusi gli indizi.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto corretto uso di tale facoltà, valorizzando elementi univoci e logicamente coordinati: l’affidamento di un carico di considerevole valore ad un unico autista, la lunga distanza percorsa e l’orario in cui si è verificato il sinistro. Il giudice di merito ha quindi accertato in concreto la sussistenza di una straordinaria ed inescusabile imprudenza.
Sono, infine, dichiarate inammissibili le censure relative alla valutazione del verbale della polizia turca e alla ricostruzione della causa del colpo di sonno, in quanto volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito attraverso un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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