Omicidio stradale: l’attenuante del concorso di colpa richiede verifica eziologica rigorosa (Cass. pen. n. 3861 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., che contempla l’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, non ricomprende i fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso specifiche regole di condotta. Rientrano nel suo perimetro solo i fattori, diversi da quelli di per sé soli sufficienti a determinare l’evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell’agente rimanendo ad essa estranei. Il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado, riconoscendo l’attenuante, deve fornire una motivazione rigorosa, superando le argomentazioni della decisione impugnata e dimostrando, in termini di ragionevole certezza, l’efficacia eziologica della condotta colposa della vittima nella causazione dell’evento. Il contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha ritenuto l’imputato responsabile di omicidio stradale ex art. 589-bis, comma 2, cod. pen., per aver cagionato la morte di un motociclista a seguito di un impatto avvenuto mentre l’autocarro, condotto in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di cannabinoidi, si era repentinamente spostato oltre la linea di mezzeria per effettuare un sorpasso. Il giudice di secondo grado ha riconosciuto l’attenuante del concorso di colpa della vittima, consistito nell’eccesso di velocità, rideterminando la pena e sostituendo la revoca della patente con la sospensione. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso l’imputato e due parti civili costituite.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha dichiarato infondati i motivi di ricorso dell’imputato. In primo luogo, la censura volta a sollecitare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro è stata ritenuta inerente a questioni di merito non passibili di sindacato in sede di legittimità, essendo la motivazione della Corte territoriale logica e congrua nell’individuare la condotta colposa nella repentina sterzata a sinistra senza sincerarsi che qualcuno stesse sopraggiungendo. Parimenti infondate sono state ritenute le doglianze in ordine all’entità della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivate. Con riguardo alla dedotta indeterminatezza della durata della sospensione della patente, il Collegio ha richiamato il principio per cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina la nullità, prevalendo l’elemento decisionale.
La Corte ha, invece, accolto i ricorsi delle parti civili, affermandone l’interesse ad impugnare. Con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite n. 40000 del 2025, la parte civile ha interesse a impugnare la sentenza riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze attenuanti che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Il riconoscimento del concorso di colpa della vittima, assumendo diretta refluenza sulla quantificazione del danno risarcibile, integra tale interesse.
Nel merito, la S.C. ha ritenuto fondate le censure relative al vizio di motivazione. Il giudice di appello, discostandosi dalla decisione di primo grado che aveva escluso l’attenuante per mancanza di prova della connessione eziologica, avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata, superando le argomentazioni del primo giudice e dimostrando il nesso causale tra l’eccesso di velocità della vittima e l’evento. L’utilizzo di termini ipotetici come “verosimilmente” o “forse” è stato giudicato inadeguato rispetto all’esigenza di accertare, in termini di ragionevole certezza, il comportamento colposo della vittima eziologicamente correlato al sinistro.
La sentenza è stata, pertanto, annullata agli effetti civili limitatamente alla statuizione concernente l’attenuante ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Nota della Redazione
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