Continuazione e aumento per il reato satellite: obbligo di motivazione analitica (Cass. pen. Sez. V n. 29029 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che riconosce la continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. La misura dell’aumento non può essere apodittica, ma va ancorata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del condannato, desunta anche dal casellario giudiziale. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, contrapponendo una diversa opzione dosimetrica, chieda una rivalutazione del merito. Il mero richiamo al principio di proporzionalità e alla funzione rieducativa della pena, senza indicare gli elementi di fatto trascurati, non integra vizio di motivazione.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione aveva applicato la continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra due delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con separate sentenze di condanna. Individuato il reato più grave nel secondo, aveva disposto un aumento per il reato satellite pari a tre anni di reclusione e 18.000 euro di multa, già operata la riduzione per il rito.

La Prima Sezione della Corte di cassazione aveva annullato quel provvedimento, rilevando che l’aumento era stato determinato senza alcuna motivazione, in contrasto con i principi delle Sezioni unite. In sede di rinvio il giudice dell’esecuzione ha operato una nuova valutazione del quantum, indicando la pena per il reato satellite, l’aumento in misura leggermente superiore al terzo e la riduzione per il rito abbreviato. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte muove dal principio consolidato secondo cui è nulla, in parte qua, la sentenza che determini la pena complessiva senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quella ritenuta più grave e dell’aumento per la continuazione, perché in tal modo non è consentito il controllo sul buon uso del potere discrezionale.

Richiamando la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite, il Collegio ribadisce che il giudice, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Si tratta di un onere di esplicitazione che risponde alla funzione rieducativa della pena e alla trasparenza del percorso dosimetrico.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione. Ha esplicitato i motivi per cui si è determinato ad applicare l’aumento per il reato satellite nella misura indicata, ridotta per la diminuente del rito. L’ordinanza ha espressamente richiamato la gravità del fatto, correlata alla quantità e al principio attivo della sostanza, e la capacità a delinquere del condannato, desunta dalla capacità di approvvigionamento e confermata dal casellario giudiziale.

Il Collegio ne trae la conclusione che il giudice del rinvio ha pienamente adempiuto alle indicazioni della pronuncia rescindente. Le censure difensive, invece, si sostanziano nella richiesta di una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il principio di proporzionalità è stato solo genericamente richiamato, senza spiegare le ragioni della sua violazione, né sono stati individuati specifici elementi di fatto trascurati: la difesa si limita a contrapporre una diversa e più favorevole opzione dosimetrica.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. La motivazione è redatta in forma semplificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *