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Esclusa l’estensione della Consulta n. 116 del 2024 a chi guida senza patente mai conseguita (Cass. pen. Sez. I n. 7453 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159/2011, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2024, non si estende alla condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, sia colto alla guida di un veicolo senza patente per non averla mai conseguita. L’art. 120 cod. strada preclude automaticamente il conseguimento del titolo abilitativo al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, sicché la mancanza della patente è pur sempre ricollegabile all’applicazione della misura stessa. Non è configurabile alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino che guidi senza patente in assenza di misure di prevenzione, attesa la diversità delle situazioni giuridiche considerate.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo dichiarava un imputato responsabile del reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011, per essersi posto alla guida di un’autovettura senza patente, non avendola mai conseguita, pur essendo sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale. La Corte di appello di Palermo confermava la decisione, rigettando il motivo di gravame che invocava l’applicabilità della sentenza Corte cost. n. 116 del 2024. Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 73 cod. antimafia in relazione alla citata pronuncia costituzionale e il travisamento del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha escluso che la sentenza Corte cost. n. 116 del 2024 possa trovare applicazione nel caso di specie. Il Giudice delle leggi aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui incrimina la condotta di guida di chi, sottoposto a misura di prevenzione, abbia subito la revoca o la sospensione della patente a causa di precedenti violazioni del codice della strada, e non già per effetto della misura stessa.

Nel caso esaminato, al contrario, la mancanza del titolo abilitativo era ricollegabile alla misura di prevenzione applicata: l’art. 120, comma 1, cod. strada vieta, infatti, automaticamente il conseguimento della patente ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione. La circostanza che l’imputato non avesse mai richiesto il titolo non escludeva che, comunque, non avrebbe potuto ottenerlo proprio in ragione della misura: la condotta, pertanto, restava integralmente riconducibile al paradigma normativo dell’art. 73 cod. antimafia.

La Corte ha inoltre respinto la prospettazione difensiva fondata sulla violazione del principio di uguaglianza: la situazione del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, che necessita di restrizioni alla libertà di circolazione per finalità di tutela dell’ordine pubblico, non è assimilabile a quella del cittadino comune che guidi senza patente, assoggettabile alla sola sanzione amministrativa. Il quadro ermeneutico è stato infine corroborato dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità, che ha annullato sentenze solo nei casi di revoca della patente disposta in epoca antecedente e non riconducibile alla misura di prevenzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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