Guida dopo assunzione di stupefacenti: la pericolosità concreta sostituisce lo stato di alterazione (Cass. pen. Sez. IV n. 16642 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 187, comma 1-bis, d.lgs. n. 285/1992, come modificato dalla legge n. 177/2024, non richiede più la prova dello stato di alterazione psicofisica in senso clinico. È tuttavia necessario che gli accertamenti dimostrino la presenza di sostanze che, per qualità e quantità, siano idonee, secondo le conoscenze scientifiche, a incidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio, creando una situazione di pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale. Il proscioglimento fondato sulla mera mancanza di prova dello stato di alterazione o sull’enunciazione apodittica della sua non verificabilità è pronunciato in violazione di legge.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un imputato, tratto a giudizio per il reato di cui all’art. 187, comma 1-bis, d.lgs. n. 285/1992, per essersi posto alla guida dopo aver assunto sostanza psicotropa del tipo benzodiazepine, con l’aggravante di aver commesso un incidente stradale.
Il giudice di primo grado assolveva l’imputato con formula «perché il fatto non sussiste», ritenendo non provato che egli si trovasse in stato di alterazione conseguente all’assunzione di stupefacenti al momento della guida. La decisione si fondava sulla giurisprudenza di legittimità secondo cui la condotta tipica del reato è quella di chi guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze, non quella di chi guida semplicemente dopo averle assunte.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rilevato che il fatto è stato commesso nel vigore della nuova formulazione dell’art. 187 cod. strada, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2, legge n. 177/2024, che ha eliminato il riferimento allo stato di alterazione psicofisica, sanzionando la condotta di chi guida «dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Tale modifica ha determinato alcuni giudici di merito a sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2026, ha dichiarato la questione non fondata, individuando una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione. Secondo tale interpretazione, è penalmente rilevante la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti solo se la condotta sia concretamente idonea a creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Pur non essendo necessario provare lo stato di alterazione in senso clinico, è indispensabile che gli accertamenti dimostrino la presenza di sostanze idonee, per qualità e quantità, a incidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata, poiché il giudice si era arrestato alla mancanza di prova dello stato di alterazione, senza effettuare la verifica di pericolosità concreta richiesta dalla norma. Egli avrebbe dovuto valutare se gli accertamenti sulla presenza di sostanze, considerati unitamente a modalità della guida, dinamica del sinistro, dati clinici, tipologie e quantità della sostanza, fossero indicativi, secondo un criterio scientifico, dell’incidenza dell’assunzione sulle capacità di guida di un soggetto medio.
La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti all’Ufficio Gip del Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso, affinché provveda nel rispetto della norma come modificata e interpretata secondo i principi sopra richiamati.
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Nota della Redazione
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