Guida in stato di ebbrezza: prescrizione, omologazione etilometro e aggravante dell’incidente (Cass. pen. n. 7234 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando) si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, con sospensione del corso del termine per i periodi previsti dall’art. 159, comma secondo, cod. pen.. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere del pubblico ministero di provare l’omologazione dell’etilometro e le verifiche periodiche sorge solo a fronte di specifiche allegazioni difensive; la voltura dell’omologazione a favore di società controllata non incide sulla validità dello strumento. L’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada sussiste per qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo, essendo sufficiente la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta. La particolare tenuità del fatto è preclusa da un giudizio negativo anche su uno solo dei criteri indicati dall’art. 131-bis cod. pen..
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, per aver causato un sinistro stradale in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico accertato pari a 2,11 g/l e 2,26 g/l. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza, rigettando i motivi relativi alla prescrizione, alla regolarità dell’etilometro, alla sussistenza dell’aggravante e alla mancata applicazione della causa di non punibilità. Avverso tale decisione, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. In primo luogo, con riferimento alla prescrizione, ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2025, chiarendo che, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, trova applicazione la disciplina della legge Orlando. Pur rilevando un errore nella motivazione dei giudici di merito, che avevano fatto riferimento al termine massimo previsto per i delitti, la Corte ha confermato che il termine prescrizionale per la contravvenzione, in ragione dei periodi di sospensione, non era maturato.
Quanto alla regolarità dell’etilometro, la Corte ha applicato il principio per cui l’onere probatorio della pubblica accusa sorge solo in presenza di specifiche allegazioni difensive. Nel caso di specie, la voltura del certificato di omologazione a favore della società mandataria, con assegnazione di un nuovo codice (da “00308 ET” a “00308 BET”), è stata ritenuta un mero adempimento amministrativo, non in grado di inficiare l’attendibilità delle misurazioni, come confermato anche dal Ministero competente.
In relazione all’aggravante dell’incidente stradale, la Corte ha ribadito la nozione ampia di incidente, che ricomprende ogni situazione di pericolo per l’incolumità, derivante dall’inadeguatezza delle condizioni psicofisiche del conducente. Ha inoltre escluso che la sentenza civile del Giudice di pace, che aveva annullato il verbale amministrativo, potesse avere efficacia di giudicato nel processo penale, essendo le risultanze istruttorie sufficienti a dimostrare la dinamica del sinistro.
Infine, sulla particolare tenuità del fatto, la Corte ha confermato la valutazione negativa dei giudici di merito, basata sull’elevato tasso alcolemico e sulla pericolosità della condotta, culminata nel ribaltamento del veicolo all’interno di un centro abitato. Tale elemento, relativo alla non esiguità del pericolo, è stato ritenuto sufficiente e assorbente per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., senza necessità di valutare gli altri parametri.
Nota della Redazione
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