Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 5816 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata da una causa non imputabile al ricorrente, rende inammissibile il ricorso per cassazione per difetto dell’interesse alla trattazione. Il venir meno dell’interesse dopo la presentazione del ricorso non configura, infatti, un’ipotesi di soccombenza. Ne consegue che il ricorrente non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.

Il Fatto

Con ordinanza del 16 ottobre 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rideterminato la pena inflitta al condannato con sentenza emessa con rito abbreviato, applicando la riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente aveva impugnato quel provvedimento, contestando che la riduzione fosse stata operata sulla pena astrattamente irrogabile e non su quella concretamente applicata, con conseguente difetto di beneficio. Nelle more, il ricorrente ha depositato memoria dichiarando di rinunciare all’impugnazione, avendo ottenuto la rideterminazione della pena nei termini richiesti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che lo stesso ricorrente, con la memoria successivamente depositata, ha precisato di avere ottenuto, dopo la presentazione del ricorso, un nuovo calcolo della pena da espiare, che accoglie di fatto le sue eccezioni ed elimina le conseguenze negative del provvedimento impugnato.

Tale circostanza fa venire meno l’interesse a una decisione nel procedimento, poiché il ricorrente ha già conseguito la riduzione della pena originariamente richiesta e di fatto negata dal provvedimento impugnato. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La Corte ha poi escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta e non imputabile a colpa del ricorrente. Il venir meno dell’interesse non integra, infatti, un’ipotesi di soccombenza.

A sostegno di tale conclusione la Corte richiama il precedente delle Sez. 4 n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549, secondo cui l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che questi non possa essere condannato né alle spese processuali né al versamento in favore della Cassa per le ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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