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Guida senza patente: assenza di motivazione sulla sospensione condizionale (Cass. pen. n. 7408 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa motivazione su una richiesta di parte costituisce vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. quando si traduce in assenza grafica dell’apparato argomentativo. Il mancato esame di una richiesta non comporta annullamento se la censura, ove esaminata, non sarebbe stata suscettibile di accoglimento. La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è incompatibile con la contravvenzione di guida senza patente, fattispecie a condotta reiterata, poiché la rilevanza penale dipende dalla recidiva nel biennio. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena richiede una specifica motivazione quando è stata espressamente richiesta.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania dichiarava il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, per aver guidato un veicolo senza patente, mai conseguita, dopo essere già stato sanzionato con verbale esecutivo nel 2021. L’imputato veniva condannato a sei mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda, con confisca del veicolo. La difesa aveva chiesto l’assoluzione per la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, la concessione della sospensione condizionale della pena; il Tribunale non aveva motivato su tali richieste. L’imputato proponeva ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., deducendo la violazione di legge per assenza assoluta di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ricostruito la nozione di violazione di legge rilevante per il ricorso per saltum, richiamando le Sezioni Unite secondo cui essa ricomprende sia gli errores in iudicando sia i vizi di motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Nel caso in esame, la sentenza impugnata riportava le conclusioni della difesa ma non conteneva alcuna argomentazione sulle richieste ex art. 131-bis cod. pen. e sulla sospensione condizionale, integrando una assenza grafica della motivazione.

Con riferimento alla causa di non punibilità, la Corte ha ritenuto la censura non suscettibile di accoglimento. La fattispecie di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada è strutturalmente a condotta reiterata: la rilevanza penale sussiste solo in caso di recidiva nel biennio, sicché il comportamento è incompatibile con il presupposto negativo della non abitualità richiesto dall’art. 131-bis cod. pen., come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. La mancata motivazione su tale richiesta non determinava quindi l’annullamento, perché l’eventuale accoglimento non avrebbe sortito esito favorevole nel giudizio di rinvio.

Diverso esito ha avuto il secondo motivo. La Corte ha rilevato che la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, pur in assenza di presupposti ostativi ex lege e a fronte di una espressa richiesta difensiva, aveva lasciato la sentenza completamente priva di motivazione sul punto, integrando un vizio di violazione di legge. La mancanza di statuizione sulla sospensione condizionale non può essere sanata in sede di legittimità, richiedendo un nuovo esame del giudice di merito.

La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, dichiarando ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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