Estinzione del reato per prescrizione e competenza del Prefetto in materia di sanzione amministrativa accessoria (Cass. pen. Sez. IV n. 6705 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione preclude al giudice penale l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. In tal caso, la competenza a provvedere in merito alla sospensione della patente di guida spetta al Prefetto, previa verifica delle condizioni di legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona dichiarava il contribuente colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, cod. strada, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2000 di ammenda, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni quattro.
La Corte d’appello di Ancona, su impugnazione dell’imputato, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando la sanzione accessoria e riducendola ad anni due. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, lamentando la violazione di legge per la conferma della sanzione accessoria in presenza della declaratoria di estinzione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ribadendo il costante insegnamento secondo cui la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione preclude l’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza al Prefetto, previa verifica delle condizioni di legge.
Il fondamento normativo è individuato nel secondo comma dell’art. 186 cod. strada, che subordina l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento del reato (per la sospensione o revoca della patente) e alla condanna (per la confisca), nonché nel secondo comma dell’art. 221 cod. strada, che nell’ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa.
La Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Sez. IV n. 27405 del 2018, Sez. IV n. 43003 del 2015 e Sez. IV n. 5049 del 2010, che affermano il medesimo principio.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di Ancona per quanto di competenza.
Nota della Redazione
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