Teste anziano divenuto incapace: le dichiarazioni predibattimentali sono utilizzabili ex art. 512 c.p.p. (Cass. pen. 5667/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 5667 del 11 febbraio 2026 (R.G.N. 33670/2025) — Presidente Anna Maria De Santis, Relatore Fabio Mostarda (decisa in camera di consiglio il 18 dicembre 2025).
Il principio di diritto
L’età avanzata del dichiarante non rende, di per sé, prevedibile l’irripetibilità delle sue dichiarazioni; ma la sopravvenuta infermità degenerativa — nella specie, morbo di Parkinson con decadimento cognitivo — ne legittima la lettura in dibattimento ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., senza che il giudice debba previamente convocare il teste, una volta prodotta la certificazione medica che attesta l’infermità. L’attenuante della rapina di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 resta riservata alle ipotesi di lesività “davvero minima”, all’esito di una valutazione globale del fatto.
Il fatto
L’imputato era stato condannato, in primo grado e in appello, per rapina aggravata e lesioni personali ai danni di una persona ultraottantenne: le aveva sottratto con violenza il borsello, cagionandole lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre motivi: la nullità del giudizio celebrato in sua assenza; l’inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.; il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità della rapina.
La motivazione
Sul primo motivo, la Corte — potendo accedere agli atti perché denunciato un error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, Policastro, n. 42792 del 2001) — ha rilevato che all’udienza di rinvio l’imputato era ormai libero, essendo stato scarcerato per fine pena, e che nessuno aveva allegato un suo impedimento a comparire: legittima, quindi, la dichiarazione di assenza.
Sul secondo motivo, il Collegio ha ricordato che la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto va apprezzata dal giudice di merito, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Sez. 4, Ubbidiente, n. 842 del 2007). La sola età avanzata non rende prevedibile l’irripetibilità (Sez. 5, n. 31728 del 2023), ma il certificato medico attestava un morbo di Parkinson con decadimento cognitivo e “assenza di pensiero logico e critico”: patologia di natura degenerativa, dunque irreversibile, che rendeva la deposizione impossibile. È pertanto legittima la lettura delle dichiarazioni rese nelle indagini, senza obbligo di previa convocazione del teste una volta prodotta la certificazione (Sez. 2, n. 27256 del 2019).
Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale 13 maggio 2024 n. 86: la riduzione di pena è riservata alle ipotesi di lesività “davvero minima” e presuppone una valutazione globale del fatto (natura, mezzi, modalità, entità del danno, estemporaneità della condotta, esiguità del valore sottratto). Nel caso di specie la violenza reiterata su una persona ultraottantenne, le lesioni non lievi, il valore non esiguo dei beni e la plurirecidiva escludevano l’attenuante. Il motivo, peraltro, si limitava a reiterare la censura di appello senza confrontarsi con la motivazione.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Quando un teste decisivo diventa incapace nel corso del processo, la difesa non può contare su un’esclusione automatica delle sue dichiarazioni predibattimentali: la certificazione medica di un’infermità sopravvenuta di natura degenerativa è sufficiente a fondarne la lettura ex art. 512 cod. proc. pen., senza necessità di riconvocare il dichiarante. Sul versante sostanziale, l’attenuante “costituzionale” della rapina di lieve entità non è un rimedio generalizzato: opera solo quando l’offesa è minima sotto ogni profilo, e la sua invocazione richiede un confronto puntuale con gli indici di gravità valorizzati dai giudici di merito.
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