Inammissibile il ricorso che mira solo alla diversa qualificazione del fatto (Cass. pen. Sez. III n. 8073 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo, poiché l’interesse alla proposizione dell’impugnazione deve essere concreto e rilevante e non può individuarsi nella pretesa di una formale applicazione della legge. Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, si distingue da quello di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 per l’elemento specializzante costituito dalle diverse modalità di documentazione dell’operazione economica. Ove le fatture non siano mai state formate e l’imputato si sia limitato a registrare in contabilità dati che ne simulavano l’esistenza, difetta quella particolare capacità ingannatoria che caratterizza la fattispecie dell’art. 2.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva ritenuto estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminato la pena per i residui, riducendo altresì la confisca per equivalente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ricorrente, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000: per le fatture riferibili a una società, la condotta accertata non avrebbe integrato il reato ritenuto, bensì quello di cui all’art. 4 del medesimo d.lgs., essendo rimasto accertato che alle operazioni inesistenti registrate in contabilità non corrispondevano fatture o documenti di analogo rilievo probatorio.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale aveva respinto con formule di stile il motivo di gravame volto a contestare la qualificazione della condotta, essendo emerso in istruttoria che erano state annotate nella contabilità della società le fatture apparentemente emesse dall’altra società senza che le stesse fossero mai venute a esistenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto delimitato l’ambito del devoluto, rilevando che le censure difensive attingono esclusivamente il capo f) e solo nella parte in cui si assume che le fatture non siano mai state emesse. Non risulta contestata l’integrazione del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 in relazione alle fatture della ditta individuale, per le quali è rimasto accertato che le fatture erano fisicamente esistenti ed acquisite dall’Agenzia delle Entrate.

Nel merito, la Corte non condivide la conclusione della Corte territoriale secondo cui non sarebbe necessaria l’emissione del documento cartaceo, risultando sufficiente l’annotazione dei dati nelle scritture contabili. L’elemento specializzante che distingue il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 da quello di cui all’art. 3 è costituito dalle diverse modalità di documentazione dell’operazione economica, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando tali documenti.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta ha una struttura bifasica, la cui prima fase è integrata dall’acquisizione della documentazione inveritiera e dalla sua utilizzazione mediante registrazione nelle scritture contabili obbligatorie. La conferma si trae dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74/2000, che utilizza l’espressione “emessi a fronte”, richiamando l’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, secondo cui la fattura si considera emessa all’atto della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Nel caso concreto non è rinvenibile alcun atto unilaterale, apparentemente riconducibile alla società emittente, idoneo a integrare la previsione contestata: entrambi i giudici di merito pervengono alla conclusione che le fatture non sono mai state formate, essendosi l’imputata limitata a registrare in contabilità dati che ne simulavano l’esistenza. La condotta, pertanto, dovrebbe essere ricondotta alla previsione dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, non trovando riscontro gli elementi passivi inesistenti in alcun supporto documentale.

La Corte osserva tuttavia che il ricorso non specifica l’effetto pratico perseguito attraverso la differente qualificazione invocata. La pluralità dei reati, nel caso di utilizzo di molteplici fatture in relazione a un’unica dichiarazione, dipende non dalla molteplicità dei documenti, ma dalla pluralità dei tributi interessati. Il reato contestato al capo f) è stato considerato unico, senza continuazione interna, muovendo dal minimo edittale e applicando aumenti minimi per i reati satelliti. L’annullamento non potrebbe determinare alcun effetto sul trattamento sanzionatorio né sull’entità della confisca, parametrata all’ammontare dell’IVA evasa, del tutto indipendente dalla qualificazione delle condotte.

La Corte richiama quindi il principio per cui è inammissibile il ricorso che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo. All’infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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