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L’aggravante notturna incide solo sulla pena pecuniaria (Cass. pen. Sez. IV n. 6147 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 sexies, cod. strada comporta esclusivamente l’aumento da un terzo alla metà della pena pecuniaria dell’ammenda, senza alcuna incidenza sulla pena detentiva dell’arresto, il cui limite edittale massimo resta quello di un anno. Per i reati contravvenzionali, la riduzione di pena per il rito abbreviato è della metà, ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., e non di un terzo. La durata del lavoro di pubblica utilità sostitutivo deve essere ricalcolata sulla base della corretta determinazione della sanzione principale.

Il Fatto

Il Tribunale di Ravenna ha dichiarato il conducente colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada), per essere stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di 2,26 g/l e 2,20 g/l, con l’aggravante della commissione del fatto in orario notturno. Il giudice, applicato l’aumento per l’aggravante, ha determinato la pena in un anno e sei mesi di arresto ed euro 4.800 di ammenda, ridotti di un terzo per il rito abbreviato.

L’imputato ha proposto appello, ma la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato la sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’illegalità della pena detentiva irrogata. La lettera dell’art. 186, comma 2 sexies, cod. strada prevede che l’aggravante notturna comporti solo l’aumento dell’ammenda da un terzo alla metà, senza incidere sulla pena dell’arresto, il cui massimo edittale resta di un anno.

La Corte ha censurato anche la modalità di calcolo della riduzione per il rito abbreviato. Per le contravvenzioni, l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. impone la riduzione alla metà, non di un terzo come operato dal giudice di merito. La pena finale corretta, anche partendo dal massimo edittale, avrebbe dovuto essere di sei mesi di arresto.

Analoghe considerazioni sono state svolte per la pena pecuniaria: l’ammenda di euro 4.800, già comprensiva dell’aumento per l’aggravante, avrebbe dovuto essere ridotta alla metà, giungendo a euro 2.400. L’errore si riflette necessariamente sulla durata del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, da ricalcolare in base alla corretta sanzione.

La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Ravenna in diversa composizione, dichiarando irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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