Contestazione a catena: retrodatazione dei termini e reato associativo perdurante (Cass. pen. Sez. I n. 28229 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cd. contestazione a catena, la domanda di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere formulata anche dopo l’instaurazione del procedimento di riesame, purché ricorrano congiuntamente due requisiti: che il termine risulti interamente scaduto, per effetto della auspicata retrodatazione, al momento dell’esecuzione del secondo provvedimento cautelare, e che dall’ordinanza applicativa della prima misura siano desumibili tutti gli elementi atti a legittimare l’adozione della successiva. Il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto all’emissione della prima non ricorre, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, che lo ha ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e di detenzione e porto di arma da guerra con aggravante mafiosa. Il Tribunale del riesame ha confermato il titolo cautelare.

Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per erronea esclusione della decorrenza dei termini di custodia in presenza di ordinanze cautelari a catena, nonché assenza di motivazione sulla memoria depositata in udienza. Il ricorrente sostiene che l’impianto indiziario del nuovo titolo sarebbe già contenuto in una precedente ordinanza e che tra i fatti contestati e quelli definiti con sentenza passata in giudicato sussisterebbe connessione ex art. 12 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio di diritto consolidato in materia di contestazione a catena. La domanda di retrodatazione può essere proposta anche nel procedimento di riesame, ma a condizione che siano congiuntamente presenti due elementi: la scadenza integrale del termine per effetto della retrodatazione al momento dell’esecuzione del secondo provvedimento cautelare e la desumibilità, dall’ordinanza applicativa della prima misura, di tutti gli elementi atti a legittimare l’adozione della successiva (Sez. Un. n. 45246 del 19/07/2012, Polcino).

Nel caso concreto la difesa non si è attenuta a tali regole ermeneutiche, omettendo di dedurre e dimostrare la possibile scadenza del termine cautelare in caso di retrodatazione. La doglianza risulta pertanto aspecifica e distonica rispetto al contenuto del provvedimento impugnato.

La Corte aggiunge un secondo profilo di valutazione. La retrodatazione dei termini postula il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto all’emissione di quella antecedente. Sul punto rileva il principio fissato da Sez. Un. n. 14535 del 19/12/2006, Librato: il requisito dell’anteriorità non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza.

Nel caso di specie il requisito è carente, poiché secondo l’ipotesi d’accusa il reato associativo si sarebbe protratto fino ad epoca successiva all’emissione della prima ordinanza cautelare. La richiesta difensiva risulta quindi priva dei requisiti minimi di ammissibilità sotto entrambi i profili esaminati.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per ritenerlo esente da colpe nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a Corte cost., sentenza n. 186 del 2000. Non comportando la decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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