Ricorso per cassazione avverso sentenza su incompetenza: conversione in regolamento di competenza e termine perentorio (Cass. civ. Sez. III n. 3296 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, ancorché formalmente proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., investa esclusivamente una questione di competenza, deve essere riqualificato come ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ.. Tale ricorso, rivestendo i requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., deve essere notificato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, che, per le pronunce rese ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., decorre dalla data di lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ. La notifica oltre detto termine determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali, relative a contravvenzioni al Codice della Strada, contestando l’omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ma, su appello dell’Agenzia, il Tribunale dichiarava l’incompetenza per valore del Giudice di Pace e rimetteva la causa a sé stesso ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ., rilevando che l’importo contestato superava la soglia di competenza del giudice adito.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 353 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, e l’erronea applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ., per non essere stata la questione di competenza rilevata nei termini di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso, appuntandosi esclusivamente sulla questione della competenza, avrebbe dovuto essere proposto nelle forme del regolamento di competenza ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ., e non come ricorso ordinario per cassazione. Ha quindi verificato se il ricorso, pur formalmente qualificato come ordinario, potesse essere convertito in regolamento di competenza, ricordando che tale conversione è possibile al ricorrere di determinate condizioni.

La Corte ha osservato che il ricorso per regolamento di competenza è plasmato sulla falsariga del ricorso ordinario in cassazione e, nella specie, il ricorrente era difeso dal medesimo patrono del giudizio di merito, abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte e munito di procura speciale, sicché i requisiti soggettivi per la conversione erano integrati. Tuttavia, ha aggiunto, il regolamento di competenza deve essere notificato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata pronunciata all’esito della discussione orale ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ.; pertanto, ai sensi dell’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., essa doveva intendersi conosciuta dalla data dell’udienza di lettura, ossia dal 16 ottobre 2024. Il termine per la notifica del regolamento di competenza era quindi scaduto il 15 novembre 2024, mentre il ricorso risultava notificato solo il 13 gennaio 2025, con conseguente tardività e inammissibilità del ricorso.

La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza statuire sulle spese, essendo l’Agenzia della Riscossione rimasta intimata, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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