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Inammissibile il ricorso per genericità delle censure (Cass. pen. Sez. VII n. 5568 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi, oltre a essere formulati in termini aspecifici e reiterativi, non instaurino alcun confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. La genericità delle censure non consente al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato sulla motivazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada nelle conformi sentenze di merito, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli. La difesa deduceva l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale si fosse limitata a una mera conferma della sentenza di primo grado, nonché l’insussistenza della recidiva nel biennio per la mancata notifica della precedente contestazione della medesima violazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva come la sentenza impugnata sia sostenuta da un conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto. I giudici di merito avevano evidenziato che l’imputato, pacificamente sprovvisto di patente di guida, era stato controllato alla guida di un’autovettura e che, dagli accertamenti degli operatori, era emerso che lo stesso era già stato contravvenzionato per la medesima violazione in precedenti occasioni, senza che avverso quei verbali fosse stato proposto alcun ricorso.

La Corte sottolinea, inoltre, come la tesi difensiva della mancata conoscenza delle precedenti contravvenzioni sia stata logicamente ritenuta inverosimile, trattandosi di contestazioni avvenute in seguito a controllo su strada alla presenza dell’imputato, che non poteva quindi non essere a conoscenza delle trasgressioni.

Quanto ai motivi di ricorso, la Corte osserva che gli stessi risultano formulati in termini del tutto aspecifici, contenendo censure assolutamente generiche e reiterative. Richiamato il disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che impongono l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta, la Corte rileva l’assenza di ogni confronto con le adeguate giustificazioni addotte dalla sentenza impugnata a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità.

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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