Revoca della sospensione condizionale e decorrenza dell’estinzione della pena (Cass. pen. Sez. I n. 1320 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia che revoca la sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa di un effetto giuridico già verificatosi. Il termine di estinzione della pena ex art. 172, quinto comma, cod. pen. decorre dalla data in cui si è perfezionata la causa di revoca, non dalla pronuncia del giudice dell’esecuzione. Per la causa di revoca di cui all’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. occorre il concorso di una fattispecie complessa: non basta la commissione del nuovo delitto nel quinquennio, ma è necessaria la condanna a pena detentiva per quel reato. La causa di revoca si perfeziona, dunque, con l’irrevocabilità della condanna a pena detentiva, e da tale data decorre il termine estintivo decennale.
Il Fatto
La ricorrente aveva riportato tre condanne a pena detentiva e pecuniaria, tutte con il beneficio della sospensione condizionale, divenute irrevocabili tra il 1997 e il 1999. Successivamente il Tribunale di Spoleto l’aveva condannata, con sentenza del 23 gennaio 2007 divenuta irrevocabile il 3 aprile 2009, per un reato tributario commesso nel 2001, quindi nel quinquennio successivo alla irrevocabilità delle tre condanne.
La Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio in relazione alle tre condanne, ritenendo integrata la causa di revoca al momento della commissione del nuovo reato. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 172 cod. pen. per non essere stata dichiarata l’estinzione delle pene, maturata prima dell’emissione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e individua il nodo giuridico nella corretta individuazione del momento in cui si perfeziona la causa di revoca del beneficio. Trattandosi di condanne sospese, la decorrenza del termine di estinzione della pena muove dalla data in cui è intervenuta la causa di revoca, con conseguente eseguibilità della pena, ai sensi dell’art. 172, quinto comma, cod. pen.
La pronuncia che rileva l’operatività di una causa di revoca di diritto è meramente dichiarativa di un effetto già prodotto. Solo quando la revoca sia disposta, nella cognizione, dal giudice che pronuncia la condanna per il reato commesso nel quinquennio vi è coincidenza tra la pronuncia che revoca e il verificarsi della causa.
Quanto alla causa prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., la Corte ne ricostruisce la struttura di fattispecie giuridica complessa: non è sufficiente la commissione del nuovo delitto nel quinquennio, ma occorre che per tale reato sia stata inflitta condanna a pena detentiva. La sentenza di condanna non rileva solo come accertamento del reato, ma, in relazione alla specie della pena, costituisce elemento ulteriore e necessario della fattispecie.
Ne deriva che il momento in cui la sentenza condizionalmente sospesa diviene eseguibile è quello di irrevocabilità della condanna a pena detentiva per il nuovo reato, e non quello di commissione del reato stesso. L’ordinanza impugnata, ritenendo integrata la causa di revoca al momento della commissione del nuovo delitto, ha violato l’art. 168 cod. pen.: la causa di revoca risultava perfezionata solo il 3 aprile 2009, data dalla quale decorre il termine estintivo.
La Corte annulla pertanto l’ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio. Non può procedere direttamente alla declaratoria di estinzione, essendo necessaria la verifica dell’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 172, comma settimo, cod. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione
- Art. 172 c.p. – Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo