Revoca sospensione condizionale e precedenti quale prognosi negativa sulla pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. 5 n. 16324 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive della pena detentiva, il giudice può respingere la richiesta di sostituzione facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte. La revoca della sospensione condizionale, in particolare ove determinata dalla violazione del correlato regime, offre un’indicazione significativa e utilmente impiegabile per la prognosi che il giudice deve formulare ai sensi dell’art. 58 legge n. 689/1981. La valutazione può essere operata anche quando l’istanza di sostituzione riguardi un’attività di pubblica utilità presso un ente convenzionato e il condannato non abbia precedenti per reati a base violenta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto a due anni di reclusione la pena inflitta all’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi quale titolare di una ditta individuale dichiarata fallita. Il ricorrente, per il tramite della propria difesa, aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, avendo individuato l’ente convenzionato presso cui svolgere l’attività.
La Corte territoriale aveva negato la sostituzione, valorizzando il profilo di personalità dell’imputato, il quale aveva beneficiato di plurime sospensioni condizionali della pena, poi revocate, ed era stato ammesso a misure alternative alla detenzione senza che ciò avesse prodotto effetti rieducativi o dissuasivi rispetto al rischio di recidiva. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 598-bis cod. proc. pen. e 58 legge n. 689/1981, nonché vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso, pur operando alcune precisazioni rispetto al percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata. In primo luogo, ha chiarito che la scelta dell’associazione sportiva pugilistica come ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità non costituiva un elemento di per sé ostativo, considerato che l’imputato non riportava condanne per reati a base violenta. Analogamente, ha escluso che fosse dirimente la circostanza che l’ammissione alle misure alternative fosse intervenuta successivamente alla commissione del reato oggetto di giudizio.
Tali rilievi, tuttavia, non alteravano il nucleo essenziale della decisione impugnata. La Corte ha ricordato il principio per cui, nell’esercizio della discrezionalità rimessa all’art. 58 legge n. 689/1981, il giudice può applicare le pene sostitutive solo quando risultino più idonee alla rieducazione del condannato e assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. A tal fine, il giudice può avvalersi degli elementi prognostici offerti dai precedenti penali, purché la valutazione sia sostenuta da una motivazione specifica e puntuale.
Con particolare riferimento alla revoca della sospensione condizionale, la Corte ha osservato che tale istituto, seppure con la sua specifica connotazione, condivide con la disciplina delle pene sostitutive la ricerca di una funzione preventiva e rieducativa mediante soluzioni alternative all’esecuzione ordinaria. La violazione del regime di sospensione pone pertanto un’indicazione significativa per la prognosi che il giudice deve formulare nel campo contiguo disciplinato dall’art. 58 citato.
Nel caso di specie, la reiterazione insistente di reati, in parte di analoga indole, e la revoca delle sospensioni condizionali concesse delineavano un quadro di marcata inaffidabilità del condannato. La Corte d’appello, valorizzando tali elementi, aveva correttamente evidenziato un ricorso strumentale a trattamenti di favore e l’assenza di efficacia rieducativa delle precedenti misure, elementi che giustificavano una prognosi negativa e la conseguente carenza dei presupposti per la sostituzione della pena. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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