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Motivi nuovi di appello limitati ai capi già devoluti (Cass. pen. Sez. IV n. 14458 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi nuovi previsti dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. devono avere ad oggetto esclusivamente i capi o i punti della decisione impugnata che siano stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Essi costituiscono una mera ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle doglianze già proposte, con la conseguenza che la loro ammissione in relazione a questioni non devolute comporta l’elusione dei termini per impugnare. Le questioni non dedotte con l’atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, operando il principio devolutivo che governa il sistema delle impugnazioni.

Il Fatto

Il Tribunale di Velletri aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, Codice della strada. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma, riconosceva i doppi benefici di legge, confermando nel resto la sentenza di primo grado. L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

Con il primo motivo ha lamentato l’erronea declaratoria di inammissibilità di un motivo nuovo di appello, incentrato sulla contestazione della circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale. Con il secondo ha eccepito la violazione dell’art. 186, comma 2-bis, Codice della strada, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante. Con il terzo ha dedotto il vizio di motivazione per la mancata considerazione di una possibile alterazione dell’esame alcolemico dovuta a una terapia antidolorifica.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. In relazione al primo motivo, ha chiarito la portata dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4683 del 25/02/1998 secondo cui i motivi nuovi devono riguardare i capi o i punti della decisione già enunciati nell’originario gravame. La loro funzione è quella di illustrare ulteriormente le ragioni poste a fondamento delle doglianze originarie, non potendo ampliare il thema decidendum: in caso contrario, sarebbero aggirati i termini perentori per impugnare, la cui inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità.

Nel caso di specie, l’originario atto di appello concerneva unicamente lo stato di ebbrezza, l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il trattamento sanzionatorio, con richiesta di bilanciamento tra attenuanti e aggravante “contestata”. La Corte ha osservato che la generica richiesta di riduzione della pena non poteva considerarsi devolutiva della questione relativa alla sussistenza dell’aggravante, risultando il nuovo motivo del tutto estraneo al perimetro applicativo dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen..

L’inammissibilità del motivo nuovo di appello ha determinato, a cascata, l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso: la doglianza relativa all’aggravante, non devoluta al giudice di merito, non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui non possono essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti sui quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi, operando il principio devolutivo e la necessaria continuità della catena devolutiva.

Quanto al terzo motivo, è stato ritenuto aspecifico: la Corte territoriale aveva escluso l’alterazione degli esiti alcolemici valorizzando la mancanza di annotazioni sulla somministrazione di antidolorifici nella cartella clinica del Pronto Soccorso, nonché la prassi dell’applicazione dell’ago cannula in caso di trasporto in ambulanza. Il ricorrente ha reiterato le medesime doglianze già proposte in appello, omettendo di confrontarsi criticamente con gli snodi motivazionali della decisione, in violazione del contenuto essenziale del ricorso per cassazione, come richiamato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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