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Esercizio abusivo di parcheggiatore: irrilevante la ricezione di denaro (Cass. pen. Sez. VII n. 10905 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e non manifestamente illogica, in quanto la mera riproposizione di profili di doglianza non può tradursi in una rinnovata valutazione di merito. Il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada si perfeziona con l’esercizio, senza autorizzazione, dell’attività di parcheggiatore o guardianamacchine, a prescindere dalla ricezione di denaro o altra utilità, che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie. La configurabilità del reato richiede che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata, assumendo rilievo la reiterazione della condotta.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Palermo per il reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, ai sensi dell’art. 7, comma 15-bis, cod. strada. La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando le censure dell’imputato. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’intervenuta prescrizione del reato, l’assenza della prova del fine di lucro e dell’esercizio organizzato dell’attività, nonché la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione, ritenendolo inammissibile in quanto mera riproposizione di una censura già disattesa dalla Corte territoriale. I giudici di merito avevano chiarito che l’indicazione dell’anno 2019, presente in citazione, era da attribuire a un mero refuso, essendo il reato consumato il 20 giugno 2020, con conseguente interruzione della prescrizione ad opera della sentenza di primo grado.

Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente in quanto connessi, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per genericità, rilevando come i giudici di merito avessero adeguatamente motivato l’affermazione di responsabilità sulla base di condotte chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore, svolta su suolo pubblico senza autorizzazione. La Corte ha evidenziato che la ricezione di denaro non è elemento costitutivo del reato, essendo irrilevante che il soggetto non sia stato visto nell’atto di ricevere somme di denaro. La fattispecie, infatti, punisce la condotta di chi esercita l’attività senza autorizzazione, richiedendo esclusivamente che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa, venga nuovamente colto nell’esercizio dell’attività.

La Corte ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito circa il carattere non isolato della condotta, desunto dal compimento di azioni ripetute e coordinate, in prossimità di una località balneare, in un contesto temporale in cui era difficile trovare aree di sosta libere.

Il quarto motivo, relativo alla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, è stato dichiarato inammissibile per la sua assoluta genericità, essendo privo di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata. Sul punto la Corte ha richiamato il principio per cui i motivi di ricorso devono essere correlati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, non potendo ignorarne le motivazioni.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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