Liberazione anticipata sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo: competente è il Magistrato di sorveglianza (Cass. pen. 1319/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 1319 del 13 gennaio 2026 (camera di consiglio del 2 dicembre 2025, R.G.N. 27340/2025) — Presidente Giacomo Rocchi, Relatore Silvia Mattei

Il principio di diritto

Alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 20-bis cod. pen.) si applica l’istituto della liberazione anticipata, e competente a provvedere sulla relativa riduzione di pena è il magistrato di sorveglianza (art. 69, comma 8, e 69-bis dell’ordinamento penitenziario, richiamati per il tramite dell’art. 47, comma 12-bis, ord. pen. e dell’art. 76 della legge n. 689 del 1981). Il dato testuale è inequivoco e non superabile in via interpretativa: le esigenze sistematiche di concentrazione presso il giudice dell’esecuzione recedono.

Il fatto

Investito di un’istanza di liberazione anticipata riferita alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il Magistrato di sorveglianza di Bologna declinava la propria competenza in favore del giudice dell’esecuzione, sulla base di una lettura sistematica delle norme e pur dando atto delle recenti pronunce di segno contrario della Cassazione. Il Tribunale di Bologna, giudice dell’esecuzione, sollevava conflitto negativo, richiamando Cass. n. 10302/2025.

La motivazione

Dichiarata l’ammissibilità del conflitto negativo (doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, con reciproca indicazione del giudice competente, ex art. 30 cod. proc. pen.), la Corte ricostruisce la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022: l’art. 20-bis cod. pen. ha portato nel codice le pene sostitutive delle pene detentive brevi, con rinvio alla legge n. 689 del 1981; l’art. 76 di tale legge richiama, tra l’altro, l’art. 47, comma 12-bis, ord. pen., che a sua volta rende applicabili gli artt. 69, comma 8, e 69-bis ord. pen. Ne deriva che la liberazione anticipata si applica anche al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e che la competenza spetta al magistrato di sorveglianza, in continuità con Cass. n. 10302/2025 e le successive conformi.

Gli argomenti del giudice remittente — unitarietà del rapporto esecutivo, celerità ed efficienza, connessione con la declaratoria di estinzione della pena — attengono a ragioni pratiche, non a una vera incompatibilità: la clausola di compatibilità (art. 76 l. n. 689 del 1981) riguarda la tipologia di pena sostitutiva, non la disciplina processuale e la competenza. La Corte dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna, cui dispone la trasmissione degli atti.

Implicazioni pratiche

Per chi sconta il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva, l’istanza di liberazione anticipata va rivolta al magistrato di sorveglianza, non al giudice dell’esecuzione: la pronuncia consolida un orientamento ormai ripetuto e supera le letture sistematiche che concentravano tutto sull’esecuzione. Utile riferimento per evitare declaratorie di incompetenza e la conseguente stasi del procedimento.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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