Responsabilità 231 e truffa aggravata: la società ferroviaria svolge un servizio pubblico ma non è ente pubblico, il fatto è truffa semplice (Cass. pen. 22592/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 22592 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 41990/2025) — Presidente Giorgio Fidelbo, Relatore Pietro Silvestri.

Il principio di diritto

La natura pubblica di un ente “esige di essere verificata in concreto”, secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: anche una società di capitali che opera sul mercato come gli altri soggetti privati può essere ente pubblico solo se persegue finalità di interesse generale a carattere non industriale o commerciale ed è sottoposta al controllo o al finanziamento pubblico. Una società del gruppo ferroviario che svolge attività economica e commerciale in regime di mercato, con autonomia gestionale, “svolge un servizio pubblico ma non è un ente pubblico”; di conseguenza la truffa in suo danno non è aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. e non integra reato presupposto della responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 (Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 22592/2026).

Il fatto

La Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, conferma la responsabilità di una s.r.l. ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in relazione a due episodi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 24 d.lgs. 231/2001), riqualificando il fatto come truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p. dopo aver riconosciuto alla società committente — una s.p.a. del gruppo ferroviario, stazione appaltante ed ente erogatore — la natura di ente pubblico economico, e dispone la confisca per equivalente fino a 1,5 milioni di euro. La società ricorre per cassazione contestando la qualifica di ente pubblico attribuita alla committente e, con essa, la configurabilità del reato presupposto.

La motivazione

Il ricorso è fondato. La questione è dirimente: la truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p. è reato presupposto della responsabilità dell’ente, mentre la truffa semplice ex art. 640, comma 1, c.p. non lo è. La natura pubblica di un ente va verificata in concreto, secondo il principio — anche costituzionale — di prevalenza della sostanza sulla forma (Corte cost. nn. 29/2006, 363/2003, 466/2003), attraverso “indici esteriori” quali costituzione da parte di un soggetto pubblico, controlli o finanziamenti pubblici, poteri autoritativi, nomina degli organi direttivi. La Corte distingue inoltre la nozione di ente pubblico da quella, “a geometrie variabili”, di organismo di diritto pubblico, rilevante ai fini del codice dei contratti pubblici ma non automaticamente estensibile ad altri ambiti.

Sulla scorta delle Sezioni Unite civili (n. 30978/2017; n. 1159/2014, dep. 2015), la Corte rileva che la società committente ha natura privata, soggettiva e oggettiva; svolge attività economica e commerciale in regime di mercato libero; gode di autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale; non esercita poteri autoritativi; non è soggetta a controlli, finanziamenti o nomine dirette da parte dello Stato. Ne consegue che essa “svolge un servizio pubblico ma non è un ente pubblico”. I fatti di truffa, quindi, non sono aggravati ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p., ma vanno ricondotti all’art. 640, comma 1, c.p.: reato non compreso nel catalogo dei presupposti, sicché la responsabilità dell’ente non è configurabile. Riqualificato il fatto, la sentenza è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Implicazioni pratiche

La pronuncia incide su un punto sensibile della responsabilità 231: la qualifica di “ente pubblico” della persona offesa, da cui dipende l’aggravante ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p. e — a cascata — la stessa responsabilità dell’ente. La partecipazione pubblica e l’origine pubblica dei finanziamenti non bastano: occorre verificare in concreto se la società persegua interessi generali a carattere non industriale/commerciale e sia soggetta a controllo pubblico. Una società che opera in regime di mercato con vocazione commerciale “svolge un servizio pubblico ma non è un ente pubblico”. Va inoltre tenuta distinta la nozione di organismo di diritto pubblico (rilevante per gli appalti) da quella di ente pubblico. La conseguenza pratica è netta: se il reato presupposto si riqualifica in truffa semplice, la responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 viene meno, con annullamento senza rinvio.

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