| 

Compatibilità tra particolare tenuità del fatto e sospensione condizionale (Cass. pen. n. 21711 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena: il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. pone l’accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel reato, requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve. Il diniego della causa di non punibilità deve essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli dedotte dalle parti. La valutazione sulla tenuità dell’offesa, espressione della discrezionalità del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non frutto di arbitrio o illogicità manifesta.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada. Nel ricorso per cassazione, la difesa deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonché il diniego delle attenuanti generiche e la compatibilità tra il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen. e la concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, rigettando le censure proposte. In primo luogo, ha chiarito che il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto risulta adeguatamente motivato ove il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, quali, nella specie, la condotta tenuta subito dopo il fatto e la successiva irreperibilità della ricorrente, senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen..

Quanto al rapporto tra particolare tenuità del fatto e sospensione condizionale, la Corte ha affermato che i due istituti operano su piani diversi: la sospensione condizionale della pena richiede una prognosi favorevole di non ricaduta nel reato, mentre la particolare tenuità dell’offesa attiene alla gravità del fatto. Ne consegue che il mancato riconoscimento dell’una non osta alla concessione dell’altra, in quanto il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. non presuppone che il fatto sia lieve. La Corte ha richiamato a sostegno Sez. U. n. 13681 del 2016 e la giurisprudenza costante in materia.

Infine, con riferimento alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il diniego risulta legittimamente motivato con l’indicazione degli elementi negativi ritenuti rilevanti, come la pessima biografia penale e l’assenza di condotte riparatorie. La valutazione del giudice di merito, non essendo frutto di arbitrio o di illogicità manifesta, non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *