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Diniego sospensione condizionale e pena sostitutiva per prognosi negativa (Cass. pen. n. 27202 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la valutazione degli elementi probatori compiuta dal giudice di merito, laddove il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa non risulti viziato, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura dei fatti e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione. In materia di sospensione condizionale della pena e di pena sostitutiva, la prognosi negativa circa l’astensione dalla reiterazione di condotte penalmente rilevanti può validamente fondarsi su plurimi elementi fattuali indipendenti dal comportamento processuale dell’imputato, come l’esistenza di un precedente non lieve e le modalità altamente pericolose della condotta. Il diniego della sostituzione non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., potendo essere giustificato dalla sola valorizzazione di quello ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva, ai sensi dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge n. 689/1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150/2022.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,07 g/l. Il giudice di secondo grado ha disatteso le doglianze difensive concernenti la prova della conduzione del veicolo, il diniego della sospensione condizionale della pena e la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ritenendo che la difesa avesse reiterato doglianze in termini di mero dissenso rispetto alle valutazioni dei giudici di merito, senza individuare vizi del percorso giustificativo. Con riferimento all’affermazione di responsabilità, i motivi attaccavano aspetti del giudizio inerenti alla valutazione e all’apprezzamento del significato degli elementi probatori, sollecitando una rivalutazione del risultato probatorio preclusa al giudice di legittimità, secondo il consolidato principio che impedisce la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito.

Quanto alla prognosi negativa formulata per il diniego del beneficio e della sostituzione, la Corte ha ritenuto la decisione sorretta da una giustificazione tutt’altro che apparente. Il vizio di motivazione per mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto solo quando gli elementi trascurati abbiano chiaro carattere di decisività. Nella specie, la Corte territoriale non aveva valorizzato unicamente il comportamento processuale dell’imputato, da solo insufficiente a sostenere la prognosi negativa, ma anche l’esistenza di un precedente non lieve e le modalità altamente pericolose della condotta, per ricavarne una prognosi di inaffidabilità rispetto a nuove ricadute nel reato.

La Corte ha inoltre precisato che, anche a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati dall’art. 133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva. I “fondati motivi” di cui all’art. 58, comma 1, seconda parte, legge n. 689/1981 richiedono un’adeguata motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena.

All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero della responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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