Omologazione etilometro supera irregolare sequenza di verifiche periodiche (Cass. pen. n. 27204 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il regolare funzionamento dell’etilometro non può essere escluso sul mero rilievo formale dell’omessa esecuzione di una verifica periodica annuale, atteso che la mancata nuova verifica primitiva dopo l’avvenuta riparazione risulta superata dalla conseguita omologazione da parte dell’ente deputato, la quale viene riconosciuta solo se l’apparecchio sia stato sottoposto alle verifiche e alle prove tecniche. La dedotta mancanza di alcuni controlli intermedi non implica inequivocabilmente l’alterazione del risultato positivo dei controlli successivi, dovendo essere supportata da ulteriori elementi significativi per contestare il quadro probatorio. L’accertamento della concentrazione alcolica può inoltre avvenire sulla base di elementi sintomatici, non costituendo l’esame strumentale una prova legale, a condizione che la decisione sia sorretta da congrua motivazione. La mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e non quando la parte abbia sollecitato il giudice ad avvalersi dei poteri discrezionali di cui all’art. 507 cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Tribunale di Treviso dichiarava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, accertato mediante etilometro, con l’aggravante di aver procurato un incidente stradale. La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: la mancata assunzione di una prova decisiva e la violazione del diritto alla prova, per il rifiuto del giudice di escutere il consulente tecnico di parte circa i vizi dell’etilometro emergenti dal libretto metrologico; e il vizio di motivazione per travisamento delle emergenze probatorie in relazione al malfunzionamento dello strumento, per l’irregolare sequenza delle verifiche periodiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui la mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova la cui ammissione sia stata richiesta ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e non quando la parte abbia invitato il giudice ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. Il motivo è stato altresì considerato generico, avendo la Corte territoriale reso adeguata risposta alle censure difensive.
La Corte ha inoltre valorizzato come, al netto dei risultati dell’alcotest, la difesa non avesse illustrato la decisività della prova pretermessa, poiché l’accertamento della concentrazione alcolica può essere fondato su elementi sintomatici, non costituendo l’esame strumentale una prova legale. Nel caso di specie, la condizione di ebbrezza era conclamata dalla condotta di guida, dall’alito vinoso, dall’equilibrio precario e dalla difficoltà di pronuncia.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la mancata esecuzione di una nuova verifica primitiva dopo la riparazione è superata dalla conseguita omologazione da parte della Motorizzazione, riconosciuta solo se l’apparecchio risulti sottoposto alle verifiche e alle prove dell’ente. È stato ribadito che non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sul mero rilievo formale della mancata verifica con cadenza annuale mediante la cd. taratura obbligatoria.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato il regolare funzionamento dell’apparecchio, risultando l’esito positivo delle verifiche periodiche dell’anno 2016, svolte meno di dodici mesi prima dell’accertamento del maggio 2017. La difesa non ha introdotto elementi atti a provare il difettoso funzionamento, limitandosi a lamentare l’irregolarità della sequenza dei controlli, senza allegare disfunzioni dello strumento, il cui sistema di autodiagnosi non aveva segnalato anomalie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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